Anche le spese sostenute nella fase stragiudiziale possono essere comprese nella successiva richiesta giudiziale di risrcimento danni come danno emergente.
Per la prima volta una grave patologia viene collegata causalmente all’uso prolungato di cellulare e cordless per motivi di lavoro. L’INAIL condannato al pagamento della rendita per malattia professionale.
E’ annullabile il contratto stipulato con il falso medico che ha ingannato il paziente circa la sua qualità. Sentenza del Giudice di Pace di Varese del 18/10/2010 (da www.ilcaso.it):
“La sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale, ma, ove vengano lamentate degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente, con la conseguenza che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso nei suindicati termini, sovente liquidato in percentuale del primo, cosicchè, esclusa la praticabilità di tale operazione, il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico”.
La Corte di Cassazione sembra non avere le idee chiare! Le più recenti sentenze infatti ritengono che il danno biologico comprenda già il danno morale e che la “personalizzazione” può essere eseguita solo in casi eccezionali.
Nel caso in cui dopo un intervento chirurgico si verificono delle complicazioni post operatorie il medico non può esimersi da colpa lieve per il fatto che l’intervento abbia comportato la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. L’obbligo della prestazione secondo le leges artis, che il professionista deve provare di aver rispettato (Cass. 24791/2008), persiste per il chirurgo per tutte le fasi dell’intervento, anche per quelle post-operatorie, ed egli deve attentamente seguire il paziente anche in relazione a possibili e non del tutto prevedibili eventi che possono intervenire dopo l’intervento.
L’azienda sanitaria non risponde dell’operato del medico convenzionato perchè non possono trovare applicazione nella fattispecie in esame gli artt. 1228 e 2049 c.c., norme che pongono a carico del datore di lavoro la responsabilità per i danni arrecati dai suoi dipendenti con dolo o colpa, stante la diversa natura del rapporto.
Il medico convenzionato infatti svolge la sua attività in piena autonomia e non è vincolato dall’obbligo di rispettare gli ordini o le direttive del soggetto preponente. Il medico convenzionato è del tutto libero sia nella predisposizione dell’organizzazione che mette a disposizione del paziente sia nella scelta delle cure da praticare.
La sentenza
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