Archivio per Categoria Responsabilità medica e sanitaria – “malasanità”

“Malasanità” e responsabilità per difetto di organizzazione della struttura sanitaria. Cassazione Civile, 22/10/2014 n.22338.

Il direttore della struttura è responsabile se, sapendo che le attrezzature mediche sono inadeguate, non consiglia di trasferire il paziente in una struttura adeguata. La sentenza

Consenso informato ed intervento diverso da quello concordato. Cassazione Civile, sentenza 17/01/2013 n.1024

Il consenso informato non si estende ad un intervento poi risultato, anche in parte, diverso da quello concordato.

La sentenza

Compensi intramoenia non versati all’azienda: è peculato. Cassazione Penale, sentenza del 26/06/2012 n.25255

Il medico che non versa alla Azienda sanitaria i compensi dell’attività intramoenia commette il reato di peculato.

La sentenza

Consenso informato e tutela della privacy. Il caso del test HIV eseguito senza consenso e della diffusione del risultato.

Anche se la L.135/1990 consente di eseguire il test HIV  senza il consenso del soggetto per motivi clinici, nel suo interesse, il principio và interpretato ai sensi dell’art.32, comma 2 Cost., ed il mancato consenso è superabile solo nel caso di “obiettiva ed indifferibile urgenza” o nel caso  di “specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio di terzi o altro)“; in ogni caso deve essere garantito il diritto alla riservatezza. La sentenza:

Forma ed onere della prova del consenso informato. Corte di Cassazione, sentenza 27/11/2012 n.20984

In materia di consenso informato, la S.C. ha precisato i seguenti princìpi:
1) non può esservi un consenso tacito per facta concludentia;
2) la qualità personale del soggetto da informare (nella specie, medico) non fa venire meno l’obbligo di informazione;
3) l’onere della prova con riguardo all’avvenuta illustrazione delle possibili conseguenze dannose della terapia spetta al medico, una volta dedotto dal paziente il relativo inadempimento.

La sentenza:

Visita post operatoria a pagamento e abuso d’ufficio. Cassazione Penale, sentenza 17 ottobre 2012 n.40824

Commette abuso d’ufficio il medico che esegue delle visite a pagamento senza informare i pazienti stessi circa la possibilità di ottenere la stessa prestazione presso l’ospedale senza ulteriori spese, in quanto questa attività è già compresa nella tariffa, corrisposta per il ricovero e l’intervento chirurgico:
“il medico, con la visita post operatoria in ambito privato, viene a percepire, un ingiusto vantaggio (da doppia retribuzione), con danno del paziente (che viene a versare un emolumento già compreso nel ticket)”, si legge ancora nella sentenza che al medico compete “l’obbligo di concludere l’intervento professionale nella sede naturale, ospedaliera, e senza ulteriori esborsi economici non dovuti, a meno che sia lo stesso paziente che opti, consapevolmente, per tale soluzione (…) Né può sostenersi che si è trattato nella specie di una scelta volontaria dei pazienti posto che non risulta affatto che gli stessi siano stati informati del loro diritto di essere visitati, senza ulteriori aggravi economici, all’interno della struttura pubblica nella quale era stato praticato l’intervento chirurgico”

Diritto di accesso ai dati sanitari. Consiglio di Stato, sentenza 23/03/2009 n.1748

Il Consiglio di Stato consente l’accesso ai dati sanitari per acquisire elementi informativi e prognostici, relativi alle assenze per malattie dei propri colleghi, da utilizzare in processi nei quali si controverta della posizione di lavoro del ricorrente. “Il diritto alla c.d. privacy non può essere sacrificato se non a titolo di extrema ratio, restando altrimenti possibile assicurare un ampio esercizio del diritto di accesso, pur salvaguardando l’interesse alla riservatezza mediante modalità, alternative alla limitazione o al diniego dell’accesso, che utilizzino, ad esempio, la schermatura dei nomi dei soggetti menzionati nei documenti, che si dichiarino fermamente intenzionati a mantenere l’anonimato, o che, invece, si avvalgano dell’assenso delle persone di volta in volta indicate nei documenti in questione (cfr. per il principio, Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2005, n. 6524). La sentenza:

       La sentenza

Medicina difensiva ed accanimento terapuetico. Cassazione Penale, sentenza 13/01/2011 n.13746

“Colpevole il medico quando non è possibile fondatamente attendersi dall’intervento (pur eseguito in presenza di consenso informato) un beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. I chirurghi pertanto hanno agito in dispregio al codice deontologico che fa divieto di trattamenti informati a forme di inutile accanimento diagnostico – terapeutico.”
La sentenza:

 

La sentenza

L’onere di provare che il consenso informato è stato prestato è a carico del medico. Cassazione Civile, sentenza 19/05/2011 n.11005

Se il rapporto paziente/medico è contrattuale l’onere  di provare che il consenso informato è stato prestato è a carico del medico (caso anteriore alla legge 8 marzo 2017 n.24, che ha innovato la materia).

La sentenza