Archivio per Categoria Responsabilità civile, “malasanità”

D.M. 13 gennaio 2025 n.12. Tabella unica del valore pecuniario dei punti di invalidità tra dieci e cento punti.

Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Ai sensi dell’art.7, comma 4, della LEGGE 8 marzo 2017, n. 24, “Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”. 

D.M. 13 gennaio 2025 n.12

D.M. 13 gennaio 2025 n.12

Il Tribunale di Napoli decide un caso di malsanità con danni gravissimi al momento della nascita e precisa che il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è  “danno dinamico-relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. La sentenza indica il danno biologico e danno morale con valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale.

La componente morale del danno va accertata, caso per caso, pertanto, non può considerarsi sempre presente anche in presenza di una macrolesione ma deve essere debitamente allegata mediante la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all’onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia) e dimostrata dal danneggiato.

La sentenza

Trribunale di Napoli Nord, sentenza n.328 del 27 gennaio 2025

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA 27 GUGNO 2011 N.14019

Se l’intervento è di routine, il medico risponde anche per colpa lieve.

“Malasanità” per colpa della struttura sanitaria. CASSAZIONE 19 OTTOBRE 2015 N.21090

Colpa della struttura sanitaria. La struttura santaria, debitore della prestazione, può liberarsi dalla colpa solo se prova che l’evento dannoso si sarebbe in ogni caso verificato. Il rispetto delle leggi e regolamenti non esonera da colpa per negligenza o imprudenza.

La sentenza

Nesso di causalità nella responsabilità civile. Tribunale di Ferrara, sentenza del 24/01/2014

Nesso causale nella responsabilità civile vige il criterio del “più probabile che non” (caso di danni da emotrasfusione). La sentenza: