L’Assessorato pone un limite di 12 mesi al ricovero in R.S.A. e pone il 50% della rettta di degenza a carico dell’assistito e degli obbligati agli alimenti. La circolare:
L’INPS, con messaggio del 26-09-2011, n.18291 precisa che “Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 18/1980, sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. L’indennità di accompagnamento inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.” Il messaggio:
La quota di compartecipazione alla retta di degenza in R.S.A. si determina non solo in base al reddito dell’assistito, ma anche di quello dei parenti tenuti agli alimenti e che sono anch’essi obligati al pagamento. La sentenza:
Anche le spese sostenute nella fase stragiudiziale possono essere comprese nella successiva richiesta giudiziale di risrcimento danni come danno emergente.
La gratuità delle prestazioni sanitarie va affermata per le prestazioni a rilevanza sociale previste dall’art. 3 comma 1 del DPCM 14 febbraio 2001 e per quelle socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall’art. 3 comma 3 del citato decreto, mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella di cui all’art. 4 comma 1 del DPCM 14 febbraio 2001 e di cui all’allegato 1 C del DPCM 29 novembre 2001, è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del Comune con la compartecipazione dell’utente.
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia (v. Corte cost., sent. n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell’eventuale pregiudizialità penale). Ne consegue che, divenendo l’INAIL titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l’azione decorre dalla definizione del procedimento penale solo quando tale procedimento sia stato iniziato. (Rigetta, App. Cagliari, 23/03/2006). La sentenza:
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