Archivio per Categoria Accesso ai servizi sanitari

Piano strategico salute mentale Regione siciliana

Il Piano regola le modalità di accesso ai servizi di salute mentale.

Il testo

Rette di degenza per i servizi a favore delle persone con disabilità. Consiglio di Stato sentenza 16/09/2011 n.5185

I principi della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 supportano, in relazione alla posizione delle persone disabili, la tesi dell’immediata applicabilità del comma 2 ter. dell’art. 3 del d. lvo 1998 n. 109 nella parte in cui introduce il criterio fondato sulla situazione economica del solo assistito, trattandosi di un parametro che riflette proprio l’esigenza di considerare in modo autonomo ed individuale i soggetti disabili ai fini dell’erogazione di prestazione sociali agevolate” (limitatamente però ai soggetti ultrasessantacinquenni con handicap grave).

La sentenza

 

Obbligo di compartecipazione alle rette di degenza in R.S.A. Consiglio di Stato, sentenza 14/01/2014 n.99

Consiglio di Stato, sentenza 14 gennaio 2014 n.99

La quota di compartecipazione alla retta di degenza in R.S.A. si determina non solo in base al reddito dell’assistito, ma anche di quello dei parenti tenuti agli alimenti e che sono anch’essi obligati al pagamento. La sentenza:

Rette di lungodegenza per persone affette da malattie croniche e degenerative. Tribunale Milano sentenza 18/06/2009

La gratuità delle prestazioni sanitarie va affermata per le prestazioni a rilevanza sociale previste dall’art. 3 comma 1 del DPCM 14 febbraio 2001 e per quelle socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall’art. 3 comma 3 del citato decreto, mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella di cui all’art. 4 comma 1 del DPCM 14 febbraio 2001 e di cui all’allegato 1 C del DPCM 29 novembre 2001, è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del Comune con la compartecipazione dell’utente.

Soggetto obbligato al pagamento delle rette di spedalità. TAR Emilia Romagna, sentenza 5/2/2008 n.176

Sussiste l’obbligo di una Azienda Sanitaria Locale di corrispondere le rette di spedalità per prestazioni di cure sanitarie e assistenza integrata, connesse al ricovero di un assistito affetto fin dall’età adolescenziale da insufficienza mentale di grado elevato, che, alcuni anni dopo la nascita, è stato affidato ad un Istituto ubicato in un’altra regione, successivamente, ha sempre vissuto in tale struttura di assistenza. La giurisprudenza, al riguardo, si è ampiamente espressa, non solo riportandosi al criterio della prevalenza delle prestazioni, nel senso di attribuire i relativi oneri economici alle Servizio Sanitario Nazionale oppure ai Comuni in dipendenza della rilevanza o meno delle cure sanitarie rispetto al più contenuto elemento dell’assistenza, ma anche chiarendo che deve considerarsi prevalente il primo aspetto nell’ipotesi di trattamenti farmacologici finalizzati al contenimento di esiti degenerativi e invalidanti di patologie congenite o acquisite. Con riferimento al caso di specie, non può negarsi che il problema della disabilità e dell’emarginazione, disciplinato dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, e in buona sostanza il carattere socio assistenziale dell’attività svolta nei confronti dell’assistito appare meno significativo in rapporto al dato essenziale delle cure sanitarie, sia pure farmacologiche, prestate a causa di una malattia mentale irreversibile, pertanto la ASL è tenuta ad adempiere al pagamento delle rette di spedalità in favore dell’Istituto Ospedaliero.

La sentenza

na malattia mentale irreversibile, pertanto la ASL è tenuta ad adempiere al pagamento delle rette di spedalità in favore dell’Istituto Ospedaliero.