Archivio per Categoria Budget e tariffe

Il CGA rimette alla Corte di Giustizia Europea la legittimità del budget fissato sulla “spesa storica”

Il C.G.A. ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea i seguenti quesiti:

i) “se l’esclusione dall’ambito applicativo della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi nel mercato interno per i  “servizi sanitari” abbia o meno ricadute sulla piena attuazione dei principi a tutela della concorrenza nello specifico settore dell’accesso dei soggetti privati accreditati alla sottoscrizione dei contratti di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, e ciò in attuazione delle previsioni dell’art. 3, comma 3, T.U.E. e degli artt. 3, par. 1, lett. b), 106, 116, 117, par. 1, T.F.U.E.”;

ii) “in caso di risposta negativa al quesito sub i), se il criterio della c.d. spesa storica utilizzato per assegnare alle imprese private accreditate il budget in relazione al quale stipulare i singoli contratti ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, ove applicato in via esclusiva o prevalente o comunque preponderante dall’amministrazione regionale, si ponga in contrasto con l’art. 3, comma 3, T.U.E. e con gli artt. 3, par. 1, lett. b), 106, 116, 117, par. 1, T.F.U.E.”;

iii) “se le previsioni dell’art. 3, comma 3, T.U.E. e degli artt. 3, par. 1, lett. b), 106, 116, 117, par. 1, T.F.U.E. e, più in generale, i principi posti a tutela della concorrenza e del libero mercato, ostino a disposizioni regionali che, per l’accesso al mercato delle prestazioni sanitarie erogate a carico della finanza pubblica da soggetti privati accreditati, e pertanto per il primo contratto, prevedano un budget di ingresso fisso, predeterminato dall’amministrazione regionale e indipendente da valutazioni in ordine alla efficienza e capacità del soggetto erogatore, alle specifiche esigenze degli assistiti da soddisfare, alla dislocazione sul territorio dei servizi, alle unità di personale e alla dotazione tecnologica a disposizione dell’erogatore”; iv) “in caso si ritenga, rispondendo al quesito sub iii), che la previsione di un budget di ingresso fisso sia compatibile con le disposizioni dell’art. 3, comma 3, T.U.E. e degli artt. 3, par. 1, lett. b), 106, 116, 117, par. 1, T.F.U.E. e, più in generale, con i principi posti a tutela della concorrenza e del libero mercato, se tale compatibilità dipenda dal valore del budget di ingresso predeterminato dall’amministrazione regionale, considerato in termini assoluti ovvero in relazione al valore dei budget attribuiti agli altri soggetti privati accreditati già contrattualizzati e operanti nel medesimo settore o branca specialistica”. 

L'ordinanza

       L’ordinanza

La Corte Costituzionale boccia l’extrabudget della Regione Siciliana

Corte Costituzionale, sentenza del 13 dicembre 2024 n.197

L’art.5. comma 15, della L. Regione Siciliana del 12 maggio 2020 n.9 interveniva in materia di prestazioni rese dalle strutture accreditate con il SSR, e consentiva a queste ultime di restituire l’anticipazione loro riconosciuta per l’anno 2020 (a titolo di “indennità di funzione” per il periodo della pandemia) mediante gli importi maturati come extrabudget, non liquidabile, nelle annualità successive.

Rispetto all’originaria durata triennale, tale meccanismo è stato esteso, dalla disposizione impugnata innanzi alla Corte Costituzionale, al settennio 2020-2026. Viene, infatti, stabilito che la restituzione in favore del SSR di quanto ricevuto dalle strutture accreditate a titolo di anticipazione avvenga “esclusivamente mediante prestazioni extra-budget non liquidabili, in riferimento ad ogni singola annualità del detto settennio, con copertura, stante la natura transattiva della presente norma, nel fondo rischi per contenzioso di ciascuna Azienda, ove le somme non siano già state erogate”.

Secondo la Corte, “l’estensione, operata dalla disposizione impugnata, del termine di restituzione dell’anticipazione maturata nel 2020 oltre i limiti temporali della legislazione d’emergenza non rinviene più giustificazione nella necessità di arginare gli effetti del fenomeno pandemico rispetto alla gestione del SSR e comporta anzi, come denuncia il ricorrente, un inappropriato utilizzo di risorse sanitarie regionali “a copertura di prestazioni sanitarie delle strutture accreditate altrimenti non riconoscibili a carico del S.S.R.” perché destinato ad operare al di fuori del sistema del budget.”

La sentenza pone un grosso problema di applicazione temporale. Ai sensi dell’art.136 Cost., la legge dichiarat illegittima non può essere applicata dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, ma, in realtà ha effetto retroattivo, salvo i rapporti che sono già definiti od “esauriti” perchè prescritti o oggetto di sentenza passata in giudicato, o per i quali è intervenuta una decadenza o decisi con atti amministrativi definitivi. Purtroppo questa sentenza interviene prima della conclusione del 2024 e una interpretazione restrittiva potrebbe essere quella di considerare i rapporti del 2024 ancora non “esauriti” e far perdere ai soggetti accreditati la possibilità di compensare l’indennità di funzione già percepita con l’extrabudget 2024. In realtà si può anche sostenere che la legge regionale abbia previsto una “compensazione legale“. In tal caso, la compensazione opera in modo automatico, dal momento della coesistenza dei due debiti (art.1242 cod. civ.), per cui si può considerare “definita” o “esaurita” la compensazione della indennità di funzione fino all’extrabudget maturato alla data del 13 dicembre 2024.

Questo è l’unica interpretazione che può evitare un danno per le strutture accreditate e, indirettamente, agli assistiti del SSR. Infatti, le altre vie praticate, quale quella dell’indebito arricchimento delle ASP, sono state già escluse dalla giurisprudenza perchè, per principio, l’extrabudget non è autorizzabile ed utile per il servizio pubblico (es. Cassazione civile sez. III, 06/07/2020,  n.13884).

      La sentenza

Rette di degenza per i servizi a favore delle persone con disabilità. Consiglio di Stato sentenza 16/09/2011 n.5185

I principi della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 supportano, in relazione alla posizione delle persone disabili, la tesi dell’immediata applicabilità del comma 2 ter. dell’art. 3 del d. lvo 1998 n. 109 nella parte in cui introduce il criterio fondato sulla situazione economica del solo assistito, trattandosi di un parametro che riflette proprio l’esigenza di considerare in modo autonomo ed individuale i soggetti disabili ai fini dell’erogazione di prestazione sociali agevolate” (limitatamente però ai soggetti ultrasessantacinquenni con handicap grave).

La sentenza

 

Obbligo di compartecipazione alle rette di degenza in R.S.A. Consiglio di Stato, sentenza 14/01/2014 n.99

Consiglio di Stato, sentenza 14 gennaio 2014 n.99

La quota di compartecipazione alla retta di degenza in R.S.A. si determina non solo in base al reddito dell’assistito, ma anche di quello dei parenti tenuti agli alimenti e che sono anch’essi obligati al pagamento. La sentenza:

Rette di lungodegenza per persone affette da malattie croniche e degenerative. Tribunale Milano sentenza 18/06/2009

La gratuità delle prestazioni sanitarie va affermata per le prestazioni a rilevanza sociale previste dall’art. 3 comma 1 del DPCM 14 febbraio 2001 e per quelle socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall’art. 3 comma 3 del citato decreto, mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella di cui all’art. 4 comma 1 del DPCM 14 febbraio 2001 e di cui all’allegato 1 C del DPCM 29 novembre 2001, è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del Comune con la compartecipazione dell’utente.

Giurisdizione sulla “quota alberghiera” delle rette di degenza. Cassazione Civile SS.UU. sentenza 1/7/2009 n.15377

Per la Cassazione SS.UU., sentenza 1 luglio 2009 n.15377, la giurisdizione in materia di “quota alberghiera” spetta al Giudice Ordinario, non essendo ormai più vigenti le fattispecie cui si riferiva la giurisdizione esclusiva in materia di “spese di spedalità”. 

La sentenza

Soggetto obbligato al pagamento delle rette di spedalità. TAR Emilia Romagna, sentenza 5/2/2008 n.176

Sussiste l’obbligo di una Azienda Sanitaria Locale di corrispondere le rette di spedalità per prestazioni di cure sanitarie e assistenza integrata, connesse al ricovero di un assistito affetto fin dall’età adolescenziale da insufficienza mentale di grado elevato, che, alcuni anni dopo la nascita, è stato affidato ad un Istituto ubicato in un’altra regione, successivamente, ha sempre vissuto in tale struttura di assistenza. La giurisprudenza, al riguardo, si è ampiamente espressa, non solo riportandosi al criterio della prevalenza delle prestazioni, nel senso di attribuire i relativi oneri economici alle Servizio Sanitario Nazionale oppure ai Comuni in dipendenza della rilevanza o meno delle cure sanitarie rispetto al più contenuto elemento dell’assistenza, ma anche chiarendo che deve considerarsi prevalente il primo aspetto nell’ipotesi di trattamenti farmacologici finalizzati al contenimento di esiti degenerativi e invalidanti di patologie congenite o acquisite. Con riferimento al caso di specie, non può negarsi che il problema della disabilità e dell’emarginazione, disciplinato dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, e in buona sostanza il carattere socio assistenziale dell’attività svolta nei confronti dell’assistito appare meno significativo in rapporto al dato essenziale delle cure sanitarie, sia pure farmacologiche, prestate a causa di una malattia mentale irreversibile, pertanto la ASL è tenuta ad adempiere al pagamento delle rette di spedalità in favore dell’Istituto Ospedaliero.

La sentenza

na malattia mentale irreversibile, pertanto la ASL è tenuta ad adempiere al pagamento delle rette di spedalità in favore dell’Istituto Ospedaliero.

 

Rimborso ai Comuni della quota sanitaria delle rette di ricovero per adulti inabili e non autosufficienti. TAR Catania, sentenza 14/09/2007 n.1416

Il T.A.R. Sicilia, Sez. Catania, si pronuncia sulla questione del rimborso delle rette di ricovero di adulti inabili e non autosufficienti, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 22/1986 e dell’art. 59 della L.R. n. 33/1996, relativamente alla “quota sanitaria”. Si tratta del rimborso agli enti locali della assistanza sanitaria prestata da questi e dovuta dalle Aziende UU.SS.LL., una situazione che è del tutto speculare a quella delle Residenze Sanitarie Assistenziali, ove le Aziende chiedono ai Comuni il rimborso delle prestazioni di assistenza sociale (vitto e alloggio).

La sentenza