L’Università che si avvale di una struttura privata (mediante convenzione) per l’erogazione di servizi sanitari, assumendo la direzione della stessa struttura, diventa parte del contratto di spedalità che, di fatto, stipula con i pazienti.
Un taglio di 30 milioni di euro all’aggregato destinato alla specialistica accreditata rispetto a quanto previsto con il decreto n.912/2008. Esso comporta una revoca parziale del precedente decreto e pertanto, ai sensi dell’art.21-quinquies della L.241/1990, l’Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere un indennizzo agli specialisti!.
Modifica del decreto 13 dicembre 2007 concernente determinazione, per l’anno 2007, dell’aggregrato di spesa per l’assistenza specialistica convenzionata esterna.
Il C.G.A. sostiene che l’accreditamento istituzionale non è una concessione di servizio pubblico, ma un “accordo atipico” cui non si applica la regola della concorsualità nell’affidamento.
In proposito sorge qualche dubbio: se è vero che dalla recentissima direttiva europea sui servizi sono esclusi i servizi sanitari, è pure vero che anche in mancanza di una direttiva restano ferme le norme del trattato sul punto in questione (v. il documento della Commissione europea Le concessioni nel diritto comunitario). Ecco il testo della sentenza:
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