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Il TAR Lazio annulla il D.M. sulle tariffe della assistenza specialistica

La sentenza annulla il D.M. del 25 novembre 2024 di ridefinizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica per eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Infatti, l’Agenas, pur avendo espresso un parere favorevole, aveva esplicitato riserve in relazione alla metodologia seguita riguardo all’impianto metodologico illustrato nel documento allegato al DM, con riferimento alla costruzione e alla rilevazione del costo delle prestazioni…L’Amministrazione, avuto riguardo alla rilevanza delle osservazioni articolate nei pareri richiamati e alla natura tecnica dell’organo che li ha predisposti, avrebbe dovuto quantomeno affrontare la relativa tematica ai fini dell’assunzione delle relative deliberazioni, pur nell’esplicita consapevolezza della non vincolatività dei richiamati pareri”. 

In particolare, afferma la sentenza:la valutazione relativa ai costi dei fattori della produzione (nonché degli ulteriori elementi di valutazione di cui al comma 6 dell’art. 8-sexies) avrebbe dovuto essere effettuata, da parte dell’amministrazione, in relazione a dati aggiornati che tenessero in considerazione tutti gli elementi rilevanti ai predetti fini.

Pur nella consapevolezza della particolare complessità del procedimento di cui trattasi, in relazione al quale appare fisiologica la protrazione per un lasso temporale non indifferente della relativa istruttoria, non è conforme alla normativa di settore che i dati di costo acquisiti ai fini delle valutazioni di competenza si riferiscano a oltre un quinquennio antecedente, tenuto conto della circostanza che l’aggiornamento delle tariffe dovrebbe essere effettuata ogni tre anni, e soprattutto dell’attuale particolare contesto economico e storico.

Il campione di strutture pubbliche e private utilizzato (sebbene decisamente più ampio rispetto a quello considerato in sede di redazione del DM tariffe 2006 che era composto da sole 2 strutture pubbliche) rimane, comunque, limitato in relazione all’obiettivo perseguito dell’individuazione del costo standard. 

Infine, “il difetto di istruttoria deve ritenersi sussistente anche in relazione alla determinazione delle tariffe sulla base del confronto con i tariffari regionali”. Tuttavia, l’annullamento non ha effetto immediato, ma assegna al governo il tempo di un anno per la revisione del tariffario.

Il testo

Sospensione dell’accreditamento istituzionale fino al 31/12/2026

La sospensione è disposta dall’art. 36 della Legge 16 dicembre n.193. I dossier preparatori chiariscono che non è sospeso l’intero sistema, ma solo l’accreditamento di nuove strutture o l’estensione della attività di quelle già accreditate ad altre branche. La norma così rinvia l’introduzione del principio di concorrenza basato sulla qualità e sui costi, che era stato introdotto con l’art.8-quinquies, comma 1 bis, del D. Lgs. n.502/1992. La dsisposizione è anche di dubbia costituzionalità, considerato che limita per due anni la libertà di iniziativa economica:

Art.36

Sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l’accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell’ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
 

Modifiche all’accreditamento, normativa Regione Siciliana

Decreti regionali

Decreto 4 agosto 1998

Decreto Assessorato alla Sanità Regione Sicilia 4 agosto 1998

Decreto n.175/2014

Decreto Assessoriale n.175/2014 – Mutamento della titolarità

Decreto n.175/2014

Decreto Assessoriale n.1132 del 18 luglio 2014- Modifiche al precedente decreto

Circolare Assessorato Salute n.14 2014

Circolare Assessorato Salute n.14 2014 Circolare Assessorato Salute n.14 2014

Direttive accreditamento strutture sanitarie

 

Retta di degenza per malati di Alzheimer. Cassazione Civile, sentenza 22/3/2012 n.4558

Se le prestazioni sanitarie sono prevalenti su quelle sociali esse sono a totale carico del Servizio Sanitario (caso di malato di Alzheimer per il quale il Comune aveva chiesto il pagamento agli obbligati agli alimenti).

La sentenza