Archivio degli autori Avv. Alberto Del Campo

Tutti i dirigenti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri!

Il Tribunale di Catania (sentenza n.3180 del 10/06/2024) condanna ancora l'Azienda Sanitaria Provinciale per l'assegnazione arbitraria degli incarichi dirigenziali

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Diritto alla pausa dopo 6 ore di lavoro (ed al buono pasto)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 10/09/2024 n.24271

in tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, e diretta a aconciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato“.

La sentenza

Nuovo Accordo Integrativo Regionale Sicilia

Il nuovo Accordo Integrativo Regionale della Sicilia per gli specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari  e delle professioni sanitarie

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Niente aumenti agli specializzandi 1992-2006

La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.20006 del 19/07/2024) mette la parola fine alla annosa questione:

L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art.6, comma 1, D. Lgs. n.257/1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art.7, comma 5, D.L. n.384/1992, convertito nella L. n.438/1992, come interpretato dall’art.1, comma 33, L. n. 549/1995; dall’art. 3, comma 36, L. n. 537/1993; dall’art. 1, comma 66, L. n. 662/1996; dall’art. 32, comma 12, L. n. 449/1997; dall’art. 22 L. n. 488/1999; dall’art. 36 L. n. 289/2002.

      La sentenza

Decreto Assessorato Salute 6 agosto 2024 n.869

Adozione in via sperimentale del tariffario per le prestazioni di assistenza protesica incluse negli elenchi 2A e 2B dell’allegato 5 al D.P.C.M. 12/01/2017

          Il decreto

         L’allegato

Senza intento persecutorio non c’è mobbing

Ma vi è ugualmente una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. in capo al datore di lavoro. Infatti, non è necessaria, come ad esempio si richiede nel caso del mobbing, la presenza di un “unificante comportamento vessatorio”, ma è sufficiente l’adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come l’adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici.

Il lavoratore che agisce per ottenere il risarcimento dei danni causati dall’espletamento dell’attività lavorativa non ha l’onere di dimostrare le specifiche omissioni datoriali nella predisposizione delle misure di sicurezza. Al contrario, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

La sentenza

Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73:

Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, entrato in vigore l’8/6/2024. In particolare l’art.3, comma 10 dispone:

Nell’eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità individuate nel Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa ((per il triennio))  2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali garantiscono l’erogazione delle prestazioni richieste, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, attraverso l’utilizzo dell’attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni  ((aggiuntive o)) del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente. I direttori generali delle aziende sanitarie vigilano sul rispetto della disposizione di cui al primo periodo, anche ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell’assistito“.

Ammessa l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore del sanitario

Il Tribunale di Milano ammette in linea di principio l’azione diretta del danneggiato nei confronti della assicurazione del sanitario, salvo l’esame nel merito in base alle condizioni di polizza.

Ordinanza Tribunale di Milano del 26 agosto 2024

Risarcimento per mancata possibilità dell’intramoenia

La Corte di  Cassazione, con la sentenza n.35056 del 14 dicembre 2023, cambia orientamento:
Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Grava, pertanto, sull’Azienda sanitaria l’obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l’esercizio dell’attività medesima è subordinato. L’inadempimento dell’Azienda e l’ingiustificato ritardo legittimano il dirigente medico a chiedere il risarcimento del danno e la relativa azione è regolata, quanto al riparto degli oneri di allegazione e di prova, dal principio enunciato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001“, e cioè:

Il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento

       La sentenza

Cassazione: stop al risarcimento agli specializzandi

La Corte di Cassazione con la sentenza n.18344 del 4 luglio 2024, mette una pietra tombale sul risarcimento del danno per la mancata remunerazione dei medici specializzandi negli anni 1982/1991:

il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo”, perchè da quel momento l’inadempimento dello Stato, per tutti gli altri specializzandi, è divenuto inquivocabile. 

A fronte del susseguirsi delle sentenze di rigetto, la Corte ha addirittura condannato i ricorrenti a risarcire allo Stato il danno per limte temeraria! 
In questso settore occorre una corretta informazione, dato che ancora oggi c’è chi illude i medici ex specializzandi. 

      La sentenza