Limite di remunerazione delle strutture accrediate. Il budget assegnato non può essere superato anche nel caso di aumento delle tariffe in corso d’anno.
Limite di remunerazione delle strutture accrediate. Il budget assegnato non può essere superato anche nel caso di aumento delle tariffe in corso d’anno.
T.A.R. LAZIO, SENTENZA N.12623/2007
Annullamento del D.M. 12 settembre 2006 “Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie“.
La sentenza
Tuttavaia l’art.8 del decreto legge 31 dicembre 2007 n.248 introduce un comma “e-bis” nell’art.8-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 ed in pratica “sterilizza” i possibili effetti della sentenza del T.A.R. Lazio 12.623/2007 con la quale è stato annullato il tariffario delle prestazioni specialistiche adottato con Decreto del Ministro della Salute 12 settembre 2006, nel senso che il budget assegnato non può in ogni caso essere superato; ecco il testo:
8. Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici
1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, all’art. 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,dopo la lettera e) e’ aggiunta la seguente: «e-bis) la modalita’ con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di prestazioni concordato ai sensi della lettera d) prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche’ delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario programmato.». 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente gia’ sottoscritti per l’anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1. 3. All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «Con cadenza triennale a far data dall’emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all’aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le societa’ scientifiche e le associazioni di categoria interessate.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok
Info sull'autore