Insegnanti di sostengo. L’alunno in situazione di handicap grave ha diritto al sostengo per 25 ore settimanali. TAR Lazio, sentenza 16/06/2012 n.1568
Insegnanti di sostengo. L’alunno in situazione di handicap grave ha diritto al sostengo per 25 ore settimanali. TAR Lazio, sentenza 16/06/2012 n.1568
L’alunno portatore di handicap ha diritto all’insegnante di sostengo per 25 ore settimanali. Avendo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010 “eliminato dall’ordinamento le disposizioni limitative contenute nei commi 413 e 414 dell’art. 2 della L. Fin. n. 244 del 2007, torna, per così dire, in auge il disposto dell’art. 40 della L. n. 449 del 1997 stante il quale “In attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi,”.(cfr. TAR Lazio, sezione III bis, n. 1669/2012 cit.).
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