CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.17752/2010
La Corte da ragione all’INAIL: per il riconoscimento dell’infortunio “in itinere” bisgona dimostrare la necessità dell’uso del proprio mezzo e tale necessità non può essere dimostrata con una semplice “comodità”, ma deve essere collegata alla mancanza di mezzi pubblici.
La sentenza:
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