Azione di regresso dell’INAIL nei confronti del civilmente obbligato
Azione di regresso dell’INAIL nei confronti del civilmente obbligato
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.11986/2010
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia (v. Corte cost., sent. n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell’eventuale pregiudizialità penale). Ne consegue che, divenendo l’INAIL titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l’azione decorre dalla definizione del procedimento penale solo quando tale procedimento sia stato iniziato. (Rigetta, App. Cagliari, 23/03/2006). La sentenza:
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