Il T.A.R. Catania, con sentenza 26 ottobre 2007 n.1728. Il T.A.R. rigetta la pretesa delle R.S.A. del pagamento del “vuoto per pieno“, ma annulla il D.A. 7 agosto 2002, n. 1545:
nella parte in cui non è stato previsto l’intervento ab origine delle Amministrazioni comunali, tenute all’accertamento ed alla valutazione delle condizioni economiche dei soggetti richiedenti l’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate, e non è stato fatto obbligo all’Amministrazione sanitaria di informare immediatamente del ricovero i Comuni di residenza degli assistiti;
nella parte in cui è stato assegnato alle R.S.A. anziché alle A.U.S.L. l’onere di riscuotere le quote di retta dovute dai soggetti assistiti;
nelle parti in cui sono state introdotte rette di ricovero differenziate, anziché una retta unica per tutte le tipologie di strutture.
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