“Il venir meno del soggetto già provvisoriamente accreditato in forma individuale nella fase successiva al perfezionamento del trasferimento del rapporto de quo al nuovo soggetto societario (cfr. art. 5 del D.A. 4 agosto 1998) non sembra dover necessariamente riflettersi sulla permanenza del rapporto costituitosi tra la nuova struttura ed il S.S.N.; sempre che ovviamente tale rapporto sia stato validamente costituito“.
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