La sentenza annulla il D.M. del 25 novembre 2024 di ridefinizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica per eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Infatti, l’Agenas, “pur avendo espresso un parere favorevole, aveva esplicitato riserve in relazione alla metodologia seguita riguardo all’impianto metodologico illustrato nel documento allegato al DM, con riferimento alla costruzione e alla rilevazione del costo delle prestazioni…L’Amministrazione, avuto riguardo alla rilevanza delle osservazioni articolate nei pareri richiamati e alla natura tecnica dell’organo che li ha predisposti, avrebbe dovuto quantomeno affrontare la relativa tematica ai fini dell’assunzione delle relative deliberazioni, pur nell’esplicita consapevolezza della non vincolatività dei richiamati pareri”.
In particolare, afferma la sentenza: “la valutazione relativa ai costi dei fattori della produzione (nonché degli ulteriori elementi di valutazione di cui al comma 6 dell’art. 8-sexies) avrebbe dovuto essere effettuata, da parte dell’amministrazione, in relazione a dati aggiornati che tenessero in considerazione tutti gli elementi rilevanti ai predetti fini.
Pur nella consapevolezza della particolare complessità del procedimento di cui trattasi, in relazione al quale appare fisiologica la protrazione per un lasso temporale non indifferente della relativa istruttoria, non è conforme alla normativa di settore che i dati di costo acquisiti ai fini delle valutazioni di competenza si riferiscano a oltre un quinquennio antecedente, tenuto conto della circostanza che l’aggiornamento delle tariffe dovrebbe essere effettuata ogni tre anni, e soprattutto dell’attuale particolare contesto economico e storico.
Il campione di strutture pubbliche e private utilizzato (sebbene decisamente più ampio rispetto a quello considerato in sede di redazione del DM tariffe 2006 che era composto da sole 2 strutture pubbliche) rimane, comunque, limitato in relazione all’obiettivo perseguito dell’individuazione del costo standard.
Infine, “il difetto di istruttoria deve ritenersi sussistente anche in relazione alla determinazione delle tariffe sulla base del confronto con i tariffari regionali”. Tuttavia, l’annullamento non ha effetto immediato, ma assegna al governo il tempo di un anno per la revisione del tariffario.
