|
Abbonamento annuale a diritto sanitario
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N N.28287/2011 La Corte chiarisce i presupposti della responsabilità medica: colpa e nesso di causalità.
Nel caso oggetto della sentenza la Corte di Appello non accertò la doverosità di un esame diagnostico (TAC), alla luce dei protocolli medici in vigore e alla stregua della sintomatologia palesata dalla paziente (poi deceduta). E' ininfulente pertanto l'esistenza del solo nesso causale, e cioè che il tempestivo accertamento diagnostico mediante TAC avrebbe potuto - con elevato grado di credibilità razionale - impedire l'evento.
CORTE
COSTITUZIONALE, SENTENZA N.293/2011. Indennizzo
a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati): La
Corte CorteCostituzionale2932011.docCostituzionale dichiara illegittima la norma (articolo 11,
commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78), che aveva
escluso la rivalutazione monetaria, sulla base del tasso di
inflazione programmato, dell'indennità integrativa speciale di cui
all'art. 2, comma 2, della medesima legge,costituente parte
integrante dell'indennizzo in godimento.
La
sentenza: CorteCostituzionale2932011.doc LE
PRESTAZIONI SANITARIE RESE DALLE FARMACIE SONO ESENTI I.V.A.
Risoluzione
n.128/E dell'Agenzia delle Entrate: CircolareAE1282011.pdf
GIURISDIZIONE
IN MATERIA DI RIMBORSO DI SPESE MEDICHE.
La
giurisdizione è sempre del Giudice Ordinario, anche se è necessario
un giudizio tecnico circa l'urgenza del ricovero.
Cassazione,
SS.UU. 05/12/2011 n.25925: CassSSUU0512201125925.doc
IL
GOVERNO VARA IL PACCHETTO "GIUSTIZIA".
Approvato
il 16/12/2011 un decreto legge che è in corso di pubblicazione. Anche
le persone fisiche, le famiglie ed i piccoli imprenditori indebitati
potranno proporre un concordato con i creditori.
Altri
interventi in materia di sovraffollamento delle carceri e diritti dei
detenuti. Il
testo: Il_Pacchetto_giustizia.pdf
LA
TERZA MANOVRA CORRETTIVA 2011.
IL
TESTO DEL DECRETO LEGGE DEL GOVERNO APPROVATO IL 04/12/2011 Si
segnalano:
1)
L'abolizione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata
(art.6). 2)
Norme in materia di Farmacie e parafarmacie
(art.32,
liberalizzazione dei farmaci di fascia C, che potranno essere venduti
anche al di fuori delle farmacie, ma solo nei centri sopra i 15mila
abitanti. E' essere definita sleale la pratica commerciale che vede
imprese di produzione adottare prassi o condizioni contrattuali in
maniera discriminatoria tra farmacie e parafarmacie. Per quanto
riguarda il numero di esercizi, è stato previsto anche un
abbassamento del quorum per l'autorizzazione dei presidi (da 5mila a
4mila abitanti per ogni farmacia) che dovrebbe portare
all'ampliamento della rete. Il
testo: Manovrater.doc
REGIONE
SICILIANA E REGIME DI RICOVERO NELLE R.S.A.
Con
la circolare 24 maggio 2010 l'Assessorato pone un limite di 12 mesi
al ricovero in R.S.A. e pone il 50% della rettta di degenza a carico
dell'assistito e degli obbligati agli alimenti (vedi il testo:
g10-29.pdf).
MA
SU RICORSO PATROCINATO DA DIRITTOSANITARIO.COM CAMBIA IDEA ed
ammette la proroga! Vedi
in "Accreditamento/Budget&Tariffe".
PER
IL CONSIGLIO DI STATO INVECE LE RETTE DI DEGENZA NON POSSONO ESSERE
POSTE A CARICO DEGLI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI:
"I
principi della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006
supportano, in relazione alla posizione delle persone disabili, la
tesi dellimmediata applicabilità del comma 2 ter. dellart. 3 del
d. lvo 1998 n. 109 nella parte in cui introduce il criterio fondato
sulla situazione economica del solo assistito, trattandosi di un
parametro che riflette proprio lesigenza di considerare in modo
autonomo ed individuale i soggetti disabili ai fini dellerogazione
di prestazione sociali agevolate" (limitatamente però ai
soggetti ultrasessantacinquenni con handicap grave, sentenza
n.5185/2011).
I Tribunali di Parma e di Ferrara confermano la
giurisprudenza amministrativa. Le
sentenze in "Accreditamento/Budget&Tariffe"
RACCOLTA
DEGLI ORIENTAMENTI APPLICATIVI DEL'ARAN SUI CC.NN.LL. DELLA
DIRIGENZA ALLA LUCE DELLA RIFORMA "BRUNETTA"
Il
testo: or_dirigenza.pdf
CASSAZIONE
CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N.15991/2011: Qualora
la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia
neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente
del 100%), possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico,
alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale
rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato
(la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di
dipendenza causale), il giudice, accertata, sul piano della,
causalità materiale (correttamente intesa come relazione tra la
condotta e l'evento di danno,giusta disposto dell'art. 1221 c.c.,
comma 1), l'efficienza etiologica della condotta rispetto all'evento
in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della
quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute,
anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il
rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così
ascrivendo l'evento di danno interamente all'autore della condotta
illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri
equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie
concause sul piano della causalità giuridica (correttamente intesa
come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose
risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della
condotta, responsabile tout court sul piano della causalità
materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le
conseguenze dannose non riconducibili etiologicamente all'evento di
danno bensì determinate dal fortuito, come tale inteso la pregressa
situazione patologica del danneggiato non etiologicamente
riconducibile, a sua volta, a negligenza, imprudenza, imperizia del
sanitario. Il
testo: CassCivSezLav159912011.doc
L'INDENNITA'
DI ESCLUSIVITA' E GLI INCARICHI DI MAGGIOR VALORE NON RIENTRANONEL
BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI DISPOSTO DAL D.L. 78/2010 Circolare
Conferenza Stato Regioni:
REGIONISPESEPERSONALEnuovacircolare.pdf Lettera
di diffida dei sindacati: 1a1a26_diffida_definitiva.pdf.
CASSAZIONE
CIVILE ED INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO
“L'indennità
di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè
connessa a specifiche situazioni dell'ambiente di lavoro e a
determinate condizioni lavorative,è dovuta solo in connessioneai
particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non
ha ragion d'essere allorchè tali condizioni vengano meno per
apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento
dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato
previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Spetta al
giudice di merito verificare l'esistenza di tali presupposti sulla
base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo" Nel
caso in specie i chirurghi ortopedici, in forza della mansioni
concretamenteespletate, si trovavano esposti, in manieranè
occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed
intensità, non era inferiore a quello normalmente sostenutodal
personale di radiologia. Infatti gli stessi non potevano ripararsi
dietro la barra di protezione, nè potevano essere protetti da
grembiuli piombiferi, in quanto dovevano avere la massima agilità ed
il minimo impaccio nelle operazioni, nè potevano cambiarsi in quanto
avrebbero perso tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a
nuova sterilizzazione. La
sentenza nella sezione Contenzioso. LA
CORTE DI GIUSTIZIA DELLA U.E. RICONOSCE E TUTELA L'EMBRIONE UMANO "E'
esclusa la brevettabilità di uninvenzione qualora
linsegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda
la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione
come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in
cui esse hanno luogo". La
sentenza:
CorteGiustiziaUE18102011.doc CASSAZIONE
CIVILE SS.UU. E INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA
La
violazione delle regole di procedura o di buona fede nel conferimento
dell'incariconon comportamento il suo annullamento, ma solo il
risarcimento del danno per perdita di chances.
La
sentenza: CassazioneCivileSSUU157642011.doc
CASSAZIONE
CIVILE SEZ. LAVORO E INDENNITA' DI TERAPIA SUBINTENSVA
La
Cassazione precisa che l'art.44, comma 6, del CCNL del Comparto
Sanità non deve interpretarsi nel senso di "ogni
giornata di terapia intensiva effettivamente prestata", bensì
nel senso di "ogni giornata di presenza sul lavoro"
nell'espletamento di una attività che comprende anche
l'effettuazione di terapie intensive. L'indennità pertanto spetta
anche a chi non è assegnato ad Unità Operative di Terapia Intensiva
(nel caso in specie il servizio era stato espletato salutariamente
presso il Pronto Soccorso). La
sentenza nella sezione "Contenzioso".
CASSAZIONE
CIVILE SEZ. LAVORO E REPERIBILITA' IN GIORNO FESTIVO
La
Cassazione apre uno spiraglio al riconoscimento del giorno di riposo
compensativo in caso di reperibilità passiva (senza chiamata)
eseguita in giorno festivo. Anche se i contratti collettivi
prevedono che il debito orario settimanale non può essere ridotto,
il preteso danno definito di natura psico-fisica conseguente al
mancato godimento del giorno di riposo compensativo è risarcibile se
vi è un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse
leso, sul quale grava pertanto l'onere della relativa specifica
deduzione e della prova (anche attraverso presunzioni semplici).
La
sentenza nella sezione "Contenzioso".
INDENNITA'
DI ACCOMPAGNAMENTO E RICOVERO IN ISTITUTO
L'INPS,
con messaggio del 26-09-2011, n.18291 precisa che "Ai
sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 18/1980, sono
esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili
gravi ricoverati gratuitamente in istituto. L’indennità di
accompagnamento inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga
degenza o per fini riabilitativi."
Messaggio_numero_18291_del_26-09-2011.pdf
LA
SECONDA MANOVRA CORRETTIVA 2011 Il
testo del maxiemendemaneto approvato: bozza_20110910.pdf
LA
CASSAZIONE SPEZZA UNA LANCIA IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALIZZANDI:
La
prescrizione decennale matura solo da quando lo Sato Italiano ha
adempiuto alla direttiva comunitaria (1999).
La
sentenza: CassazioneCivile173502011.pdf
LA
PRIMA MANOVRA CORRETTIVA 2011 Il
testo coordinato con le modifiche approvate in parlamento:
Manovra2011.htm
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. INTERPELLO N.15/2011. Oggetto:
art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – regolamentazione dell’attività
intramoenia
per
il personale non medico – obblighi contributivi – disciplina
in materia di tempi di lavoro. Il
testo: 152011.pdf
CORTE
DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.14019/2011 Se
l'intervento è di routine, il medico risponde anche per colpa lieve. La
sentenza nella sezione Responsabilità/Giurisprudenza. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N.785/2011 L'infemiere
è destinatario di una posizione di garanzia nei confronti del
paziente avente ad oggetto il decorso
della
convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre
le condizioni, in cso di dubbio, di un tempestivo
intervento del medico. La
sentenza nella sezione Responsabilità/Giurisprudenza.
MANOVRA
DI STABILIAZZAZIONE FINANZARIA 2011 Approvato
il decreto legge "Disposizioni urgenti per la stabiliazzazione
finanziaria". Tra
le norme il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici sino al
2014, il blocco delle assunzioni, l'accertamento tecnico preventivo
in materia di invalidità civile. Ecco
il testo: bozza_30_giugno_2011.pdf
CORTE
DEI CONTI SEZ. LOMBARDIA, SENTENZA N.374/2011 La
Corte assolve il medico dall'accusa di iperprescrizione di farmaci,
ma lo condanna per danno da "disservizio". La
sentenza: 04D00374011[1].htm
TRIBUNALE
DI NOVARA, SENTENZA DEL 03/06/2011 Nella
responsabilità civile il nesso causale è provato in base al "più
probabile che non". La
sentenza nella sezione "Responsabilità/Giurisprudenza"
DECRETO
LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67 Accesso
anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1
dellalegge 4 novembre 201, n. 183.
Il
testo in "Legislazione"
VADEMECUM
SUL CONSENSO INFORMATO
Il
testo in "Responsabilità/Consenso"
CORTE
DI GIUSTIZIA U.E., SENTENZA NEL PROCEDIMENTO C-542/09
La
Corte di Giustizia apre uno spiraglio per le cause dei medici
specializzandi 1982/1993.
"Il
diritto dell’Unione deve essere interpretato dichiarando che non
osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di
prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale
proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti
da una direttiva, anche qualora tale Stato non l’abbia
correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento,
esso non sia stato all’origine della tardività del ricorso.
L’accertamento da parte della Corte della violazione del diritto
dell’Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di
prescrizione, allorché detta violazione è fuori dubbio."
La
sentenza nella sezione Contenzioso.
CORTE
DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.1005/2011
L'intervento
del medico, anche solo in funzione diagnostica, dà comunque luogo
all'instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale. Ne consegue
che, effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto,
l'illustrazione al paziente della terapia o dell'intervento che il
medico consideri necessari o opportuni ai fini di ottenere il
necessario consenso del paziente all'esecuzione della prestazione
terapeutica costituisce un'obbligazione il cui adempimento deve
essere provato dal medico a fronte dell'allegazione di inadempimento
da parte del paziente.
La
sentenza: cass11005-2011.pdf
TRIBUNALE
DI CASSINO E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UNIFICATA E VARIABILE
AZIENDALE.
Finalmente
viene affermato chiaramente il diritto del dirigente medico
all'incarico di alta professionalità superato il quinquennio di
anzianità: "Il dirigente medico di I° livello ha
diritto a svolgere funzioni e competenze di natura dirigenziale,
nell'ambito di un incarico dirigenziale "di natura
professionale" confacente alla propria posizione di dirigente
sanitario con anzianità di servizio superiore al quinquennio. Ne
consegue pertanto che in accoglimento del ricorso deve ordinarsi
all'Azienda sanitaria di conferire allo stesso funzioni e competenze
di natura dirigenziale, attraverso l'attribuzione di un incarico
dirigenziale di natura professionale."
La
sentenza nella sezione "Contenzioso"
CONSIGLIO
DI STATO, SENTENZA N.2292/2011. Legittime
le modifiche alla regressione tariffaria ed ai criteri di
appropriatezza delle prestazioni anche se con effetto retroattivo. La
sentenza: CdS22922011.doc
CONSIGLIO
DI STATO, SENTENZA N.2187/2011 L'art.
35, comma quarto, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che ha previsto la
possibilità di elevare nella misura del dieci per cento il
numero globale stabilito annualmente di medici specialisti da
formare per ciascuna scuola di specializzazione in presenza di
specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale non ha
inteso restringere il titolo di ammissione alla scuola di
specializzazione ad una categoria determinata di medici operante
in strutture sanitarie. La circostanza che il rapporto di lavoro
sia costituito con una struttura operante per accreditamento
nell'ambito del servizio sanitario nazionale, non costituisce
ragione di discrimine ai fini dell'ammissione alla scuola di
specializzazione nella quota del dieci per cento portata in
incremento del numero degli specialisti da formare
annualmente. Nell'ambito del S.S.N. i livelli essenziali ed
uniformi di assistenza sono assicurati dai presidi direttamente
gestiti delle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende
ospedaliere, dalle aziende universitarie, dagli istituti di
ricovero e cura di carattere scientifico (art. 8bis d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502), nonché dai "soggetti accreditati ai
sensi dell'art. 8quater" del decreto predetto. La
sentenza: CdS21872011.doc
CASSAZIONE
CIVILE, SENTENZA N.8836/2010 La
giurisduzione sulle controversie relative alle posizioni
organizzative spetta al giudice ordinario. La
sentenza: Cassazionecivile88362010.doc CASSAZIONE
PENALE, SENTENZA N.13746/2011
La
Cassazione supera nuovamente il principio (o mito?) della
autodeterminazione in materia di salute:
"Colpevole
il medico quando non è possibile fondatamente attendersi
dall'intervento (pur eseguito in presenza di consenso informato) un
beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della
vita. I chirurghi pertanto hanno agito in dispregio al codice
deontologico che fa divieto di trattamenti informati a forme di
inutile accanimento diagnostico – terapeutico." La
sentenza: Cassazionepenale137462011.doc
LA
CASSAZIONE INTERPRETA RIGIDAMENTE LE NORME IN MATERIA DI RISCHIO
RADIOLOGICO
1)
Nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica
soluzione, ivi previsto per il personale
esposto
al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti
le festività, i giorni domenicali e il sabato (sent.
n.3748/2011). 2)
L'indennità di rischio radiologico, in quanto tipica indennità
ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni, nel caso,
dell'ambiente
di lavoro, sia dovuta solo in connessione ai particolari rischi che
la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere
allorchè tali
condizioni
vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del
mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di
rischio. (sent.
n.4525/2011). Le
sentenze in Lavoro/comparto.
NEWSLETTER:
Iscriviti
Cancellati
|