CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SS.UU. SENTENZA N.19499/2008:
La Corte precisa i criteri per il riconoscimento del maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie rispetto agli interessi legali. Per tutti i creditori è possibile fare riferimento al rendimento netto dei BOT a 12 mesi. Per gli imprenditori commerciali è possibile fare riferimento agli interessi passivi usualmente applicati dalle banche, che oggi equivale all'EURIBOR maggiorato di uno spread da 0,20 a 2,50 punti. E' ovvio che tale tutela si aggiunge a quella prevista dal D.Lgs.231/2002 (tassi di interesse moratori europei), ma non è soggetta alle contestazioni ancora oggi sollevate dalle Aziende UU.SS.LL. circa l'applicabilità della normativa ai rapporti di accreditamento e concessione pubblica.
La Cassazione ribadisce la retribuibilità delle mansioni superiori svolte da dipendenti pubblici (nel caso in specie di Azienda U.S.L.), anche dopo il termine di dodici mesi previsto dall'art.52, comma 2, lett.a) del D.Lgs.165/2001 ed anche per il periodo precedente al D.Lgs. 387/1998. Con la privatizzazione del pubblico impiego, infatti, l'art.36 Cost. è direttamente e pienamente applicabile.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE SEZ. I - SENTENZA N.265 DEL 11 SETTEMBRE 2008
E' legittimo il termine dilatorio di 120 giorni prima del quale i creditori della pubblica amministrazione non possono intimare l'atto di precetto ed agire in via esecutiva. La Corte ritiene giustificata la disparità di trattamento rispetto ad i debitori privati!
LA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE AMPLIA L'AMBITO DELL'AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO
Ai danni "riflessi" e "mediati". Si aprono nuove opportunità per il rimborso di spese mediche o di prestazioni rese dai soggetti accreditati extra budget:
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA, SENTENZA N.762 DEL 16 SETTEMBRE 2008
Il C.G.A. abbandona la tesi della c.d. pregiudizialità amministrativa. D'ora in poi è possibile chiedere il risarcimento del danno da provvedimenti illegittimi anche dopo il decorso del termine per l'impugnazione degli atti purchè entro il termine di prescrizione di cinque anni.
CASSAZIONE CIVILE SS.UU. SENTENZA 28 FEBBRAIO 2007 N.4636
Con una sentenza che si può definire storica la Cassazione apre le porte alla deroga alle norme sulla giurisdizione per ragioni di connessione.
"il principio di concentrazione delle tutele insito nellart.11 Cost. impone di ritenere che il giudice amministrativo avente giurisdizione sulla domanda principale possa e debba conoscere di tutte le pretese originate dalla situazione dedotta".
La sentenza merita di essere meditata con calma, ma è densa di conseguenze.
Si pensi ad esempio ad un caso di "mobbing" nel pubblico impiego che viene attuato con molteplici azioni, ma principalmente con la soppressione o il declassamento (illegittimi) dellufficio di un dirigente.
Il dirigente, impugnando latto di organizzazione innanzi al T.A.R., potrebbe in quella sede chiedere il risarcimento non solo dei danni patrimoniali derivanti dalla diminuzione della retribuzione, ma anche dei danni non patrimoniali.
Corte Costituzionale 19 dicembre 2006 n.426
Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale delart.13 D.LGs. 38/2000 nella parte in cui non consente lapplicazione della nuova disciplina dellindennizzo INAIL per danno biologico agli eventi occorsi prima del 25 luglio 2000.
La disparità di trattamento tra diversi soggetti è evidente e tuttavia la Corte ritiene di non poter entrare nel merito delle scelte discrezionali del legislatore; in particolare ritiene che la scelta del discrimine temporale per lapplicabilità della nuova disciplina non sia censurabile sotto il profilo della ragionevolezza ed uguaglianza di trattamento (sul che ci sarebbe molto da dire ).
GIURISPRUDENZA PENALE
Cassazione, sentenza n. 42750 del 2 ottobre 2007 depositata il 20 novembre 2007.
La Corte afferma la configurabilità del concorso formale tra il reato di "comparaggio" di cui agli artt. 170 e ss. R.D. n. 1265 del 1934 (consistente nel dare o ricevere, anche a titolo di mera promessa, denaro o altra utilità allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico) ed il reato di corruzione.
Il II comma dell'art.170 infatti contiene una clausola di riserva di applicabilità delle norme sul concorso dei reati laddove la condotta di comparaggio "violi pure altre disposizioni di legge", tra le due figure delittuose non intercorre alcun rapporto di specialità, attesa la diversità del bene giuridico tutelato e dellatteggiarsi del dolo.
Il reato contravvenzionale di cui allart. 123 del D.Lgs. n. 219 del 2006 (relativa alla condotta dellinformatore scientifico che, semplicemente, offra o prometta premi o vantaggi pecuniari o in natura al medico e farmacista e, corrispondentemente, alla condotta di questi ultimi laddove sollecitino o accettino simili incentivi) invece anticipa ed amplia la tutela poichè è un reato a dolo generico ed è posto a tutela della correttezza dellattività promozionale in campo farmaceutico e del mercato e, indirettamente, della salute dei cittadini.