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CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.3748/2011
In tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico, l'art. 5, comma 6, del c.c.n.l. comparto sanità, secondo biennio economico 2000-2001, va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo, poichè la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi
Deve ritenersi che l'indennità di rischio radiologico, in quanto tipica indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni, nel caso, dell'ambiente di lavoro, sia dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Ritardo e/o mancato conferimento delle posizioni organizzative: è competente il giudice ordinario e può essere proposta azione di risarcimento danni per la perdita della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato.
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.10009/2010 - INDENNITA' DI COORDINAMENTO
Per il riconoscimento dell'indennità di coordinamento è sufficiente lo svolgimento effettivo di tali funzioni, purchè di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale, restando esclusa la possibilità per l'amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale.
La Corte, decidendo ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 64, dichiara che l'art. 44, comma 6, lett. c), del ccnl del comparto sanità - personale non dirigente, sottoscritto il 1 settembre 1995 deve essere interpretato nel senso che l'indennità ivi prevista spetta esclusivamente al personale infermieristico operante nelle strutture qualificate come Servizi di malattie infettive o equipollenti
TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. LAVORO, SENTENZA DEL 18/06/2007:
L'Azienda sanitaria che non rispetta i limiti contrattuali in tema di numero di turni di pronta reperibilità deve essere condannata al risarcimento dei danni (oltre che all'ordine di cessazione del comportamento illegittimo).