La sofferenza psichica è compresa nel danno biologico: la Cassazione nega il risarcimento del danno morale ed esistenziale se è già stato liquidato quello biologico.
In tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, il concorso di colpa del lavoratore esonera totalalmente l'imprenditore da responsabilità solo quando si tratti di comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante in relazione alle mansioni svolte, al procedimento lavorativo "tipico" al quale è addetto ed alle direttive ricevute.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.13672/2010.
Deve essere riconosciuto il "danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine". Pertanto il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita" (v. Cass. 13-1-2009 n. 458, v. anche Cass. 8-4-2010 n. 8360). Tale danno, inoltre, come pure è stato precisato, "non rientra nella nozione di danno biologico recepita dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13" (v. Cass. 27-5-2009 n. 12326).
Il danno per la lesione del diritto al consenso informato e alla autodeterminazione, nel caso di intervento perfettamente eseguito, sussiste solo nel caso in cui venga provato che il paziente, informato dei possibili effetti negativi collaterali, avrebbe rifiutato l'intervento.
La Corte interviene sui danni provocati dal fumo delle sigarette, ma in modo indiretto: a titolo di danno prodotta dalla pubblicità ingannevole delle sigarette ("Light").
CORTE D'APPELLO DI BRESICA, SENTENZA DEL 10/12/2009
Per la prima volta viene riconosciuto il nesso causale tra uso prolungato di cellulare e cordless (in ambiente di lavoro) e una grave patologia. Viene pertanto riconosciuta la malattia professionale e l'INAIL condannata al pagamento di una rendita.
Nel caso in cui dopo un intervento chirurgico si verifichino delle complicanze post operatorie il medico non può esimersi da responsabilità per colpa lieve per il solo fatto che l'intervento chirurgico abbia comportato la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
Anche le spese sostenute durante la fase stragiudiale possono essere comprese nella successiva domanda giudiziale di risarcimento danni come danno emergente.
la Suprema Corte ha ribadito con fermezza che il ricovero è necessario (ed anche urgente) se ed in quanto esista un pericolo reale ed effettivo di conseguenze dannose per la salute dell’individuo. Solo in questo caso può ravvisarsi una responsabilità penale del medico che si rifiuta di concedere il ricovero. Nel caso in questione, il chirurgo si era visto condannato a quattro mesi di reclusione per non aver concesso il ricovero presso il reparto di “chirurgia” ad una donna colpita da coliche biliari.
La paziente era stata inizialmente visitata da un altro medico, il quale, preoccupato per le forti coliche, si era rivolto al chirurgo. Questi gli aveva risposto in modo brusco, dicendo che non era il caso si sovraccaricare la mole di lavoro con richieste di così poco conto, come quella riguardante la paziente. Quando il caso è arrivato davanti ai giudici della Corte di Cassazione, il verdetto è stato completamente diverso.
Il chirurgo è stato prosciolto con la motivazione che “il fatto non sussiste”. Secondo i giudici, infatti, il diniego di ricovero ospedaliero non può rientrare tra le fattispecie di “omissione di atti d’ufficio”, seppure espresso con modalità poco ortodosse e volgari da parte del medico. Piuttosto, l’antigiuridicità del reato consiste nel “rifiuto indebito di un atto di ufficio che va compiuto senza ritardo”.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.15242/2010.
Il filgio maggiorenne ed economicamente indipendente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la morte del padre se dimostra che quest'ultimo sosteneva economicamente il primo (caso relativo a decesso per errore medico). La sentenza estende il risarcimento oltre i caso di figli minorenni o non economicamente indipendenti, ed oltre il minimo dell'obbligo degli alimenti.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.26516/2009.
Con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, qual è quella svolta dal gestore di impianto di scivolo veloce in sottostante piscina, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.26516/2009.
La Corte interviene in materia di commercializzazione di sigarette, obblighi di informativa al consumatore e pubblicità ingannevole; l'attività di produzione e vendita di tabacchi viene definita per la prima volta "attività pericolosa" e viene inquadrata nella responsabilità oggettiva.
La Cassazione conferma: no a duplicazioni di risarcimento automatiche per danno esistenziale, morale, etcc... Ogni voce di danno va provata e non ci si può limitare a chiedere una percentuale del danno biologico accertato.
AI GENITORI DEL MINORE SPETTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE IURE PROPRIO
"Nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia. Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cc), tenendosi conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso".
1) Per il risarcimento del danno morale non è necessrio che i fatti lesivi costituiscano reato.
2) Il lavoratore dipendente non può rifiutare di presentarsi al lavoro, anche nel caso di inadempimento del datore di lavoro relativaente alle mansioni assegnate.
LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE RISCRIVE IL DANNO NON PATRIMONIALE
La Corte di Cassazione frena la moltiplicazione dei tipi di danno non patrimoniale risarcibile: il danno esistenziale, biologico, alla vita di relazione, etcc... non sono danni autonomi; niente risarcimento per danni non coperti da tutela costituzionale, quali i danni da stress, semplici "fastidi", etcc....
Il T.A.R. ribadisce il principio, chiamando a sostegno la recente sentenza delle SS.UU. della Cassazione n.2867/2009, già pubblicata sul ns. sito. Come già ribadito in precedenza, tale principio si riverbera sull'annosa problematica dell'extra budget: i pazienti potrebbero rivolgersi direttamente all'ASL di compentenza per il rimborso, o, in alternativa, come già avveniva per l'assistenza indiretta, possono cedere il credito alle stesse strutture sanitarie private.
CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N.6907/2009:
Inveire e gridare continualemente contro i propri subordinati è mobbing: 2009_06907a_04.pdf
PER LA CASSAZIONE IL DIRIGENTE LICENZIATO IN BASE AD ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO VA REINTEGRATO:
E non è necessario impugnare l'atto illegittimo innanzi al T.A.R.:
AI GENITORI DEL MINORE SPETTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE IURE PROPRIO
"Nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale, nel rispetto del principio del devolutum) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia. Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cc), tenendosi conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso".
1) Per il risarcimento del danno morale non è necessrio che i fatti lesivi costituiscano reato.
2) Il lavoratore dipendente non può rifiutare di presentarsi al lavoro, anche nel caso di inadempimento del datore di lavoro relativaente alle mansioni assegnate.
Il dirigente di struttura sanitaria è titolare di una posizione di garanzia ed è responsabile per le omissioni organizzative e delle scelte diagnostiche e terpeutiche.
Ancora sul consenso informato la Cassazione mostra di non avere le idee chiare (caso di test anti-HIV eseguito senza il consenso del paziente, risultato positivo, e danneggito dal diffondersi della notizia nell'ambiente di lavoro: la Cassazione non chiarisce se nei casi di "necessità clinica" si può prescindere dal consenso).
L'atto medico non trova la sua legittimazione nel consenso informato, ma ha copertura costituzionale nella tutela della salute. La correttezza dell'agire medico andrà commisurata solo sugli esiti dell'intervento. La Cassazione sconfessa se stessa sul precedente Englaro. (La Cassazione ha ritenuto che ove sia stato eseguito un intervento parzialmente diverso da quello consentito, con esito fausto, il medico non commette il reato di lesioni colpose, ovvero il consenso non è da considerare quale scriminante di un atto che altrimenti sarebbe di per sè illecito).
CASSAZIONE PENALE SENTENZA N.36502 DEL 23 SETTEMBRE 2008
Per la Cassazione la Azienda U.S.L. non è responsabile per i danni causati dal medico convenzionato in quanto essa non internferisce con la sua autonomia professionale. Ciò è vero in generale, anche perchè l'accreditamento è un accertamento di natura formale, che non prevede verifiche di tipo qualitativo, ma non toglie che è necessaria una indagine caso per caso: se ad esempio si scoprisse che il "medico" non è tale, per non essere lauerato, l'Azienda potrebbe essere ritenuta responsabile per il mancato controllo.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.23846 DEL 18 SETTEMBRE 2008:
Il risarcimento del danno è dovuto anche nel caso di perdita di chances costituito dal possibile prolungamento della vita del paziente e dal miglioramento della qualità della vita.
Cassazione penale setenza n. 13938 del 30 gennaio 2008 - depositata il 3 aprile 2008
Il termine per la presentazione della querela inizia a decorrere dal momento in cui la persona offesa abbia avuto la piena cognizione di tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione sulla consumazione del reato, precisando che nel caso di lesioni determinate da colpa medica tale momento non può essere identificato con quello in cui la stessa persona offesa ha avuto consapevolezza dell'esistenza della patologia che lo affligge, bensì con quello, eventualmente successivo, in cui è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che lo hanno curato.
Cassazione penale sentenza n. 10795 del 14 novembre 2007 - depositata l' 11 marzo 2008
La Corte ha affermato che è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso, sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell'evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello di vera e propria cooperazione colposa, purchè in entrambi i casi il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. In particolare è necessario che la regola cautelare inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente. Nella fattispecie la Corte ha confermato la condanna del medico psichiatra, il quale, sospendendo in maniera imprudente il trattamento farmacologico cui era sottoposto il paziente ricoverato in una comunità, ne aveva determinato lo scompenso, ritenuto la causa della crisi nel corso della quale lo stesso paziente aveva aggredito ed ucciso uno degli operatori che lo accudivano.
Cassazione penale sentenza n. 840 del 6 novembre 2007 - depositata il 10 gennaio 2008
La Corte ha chiarito che a fronte dellesistenza di due ipotesi alternative nella ricostruzione della causalità, entrambe plausibili in astratto, è consentito al giudice di merito escluderne una, non solo in base ad una dichiarata e motivata maggiore affidabilità dellaltra, ma altresì tenendo conto delle evidenze probatorie esistenti nel processo che consentano di negare, in termini di elevata credibilità razionale, lipotesi alternativa.
Nel caso in specie si trattava del decesso di un paziente a causa del sovradosaggio del farmaco prescrittogli, ha affermato come il caso del medico che adotti una terapia errata, di conseguenza omettendo di somministrare quella corretta, non rientri nella causalità omissiva, bensì in quella commissiva. Una volta accertato, dunque, che levento è casualmente ricollegabile alla condotta attiva del medico non è pertanto necessario in tal caso verificare, secondo i canoni del giudizio controfattuale, se il mutamento della terapia avrebbe avuto efficacia salvifica, giacchè qualunque fosse lesito di tale verifica levento rimarrebbe comunque ricollegabile alliniziale condotta commissiva del medico.
RESPONSABILITA' MEDICA D'EQUIPE:
Cass. pen. sez. IV, 8 febbraio 2005 n.12275
La posizione di garanzia dell'equipe chirurgica nei confronti del paziente non si esaurisce con l'intervento, ma riguarda anche la fase postoperatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato; ne consegue che dalla violazione di tale obbligo, fondato anche sul contratto d'opera professionale, può discendere la responsabilità penale dei medici qualora l'evento dannoso sia causalmente connesso ad un comportamento omissivo "ex" art. 40 c.p., comma secondo. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per il reato di cui all'art. 589 c.p. dei componenti l'equipe chirurgica, colpevoli di aver fatto rientrare il paziente nel reparto dopo l'intervento, anziché sottoporlo a terapia intensiva, sottovalutando elementi significativi, quali l'incremento progressivo della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, che rendevano prevedibile un'insufficienza respiratoria).
Cass. pen. Sez. IV, 26 gennaio 2005, n. 18568
In tema di responsabilità medica, con riferimento all'ipotesi di intervento effettuato da un'equipe chirurgica, il principio di affidamento non opera quando colui che si affida sia in colpa per aver violato norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte confidando che altri, succedendo nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all'omissione: ne consegue che l'eventuale evento dannoso, derivante anche dall'omissione del successore, avrà due antecedenti causali, non potendo la seconda condotta configurarsi come fatto eccezionale e sopravvenuto, di per sé sufficiente a produrre l'evento. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto l'intera equipe operatoria colpevole delle lesioni provocate al paziente nel cui addome era stata lasciata una pinza).
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.5282 DEL 28 FEBBRAIO 2008
Il danno morale per la morte del figlio psichicamente instabile - affidato ad una struttura sanitaria che non riuscì colpevolmente ad impedirne il suicidio- non può essere valutato in una somma inferiore rispetto a quella che verrebbe liquidata in riferimento alla morte di un figlio sano.
La Cassazione interviene a sezioni unite sul diritto sanitario:
Sentenza n.577 del 11/01/2008
In una controversia in cui il danno da emotrasfusione veniva inquadrato come ipotesi di responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, le Sezioni unite hanno dettato i seguenti principi di diritto: a) In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dellonere probatorio, lattore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e laggravamento della patologia, o linsorgenza di unaffezione, e allegare linadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante;
b)i verbali della Commissione medico ospedaliera di cui allart. 4 della l. n. 210 del 1992 fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne limportanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire loro il valore di un vero e proprio accertamento..
Sentenza n.581 del 11/01/2008
Nelle ipotesi di infezioni da HBV, HCV e HIV a seguito di trasfusioni con sangue infetto, eseguite da strutture pubbliche o private, non si configura il reato di epidemia colposa, per la mancanza dellelemento della volontaria diffusione di germi patogeni, bensì quello di lesioni o di omicidio colposi. Il termine di prescrizione è quindi di norma quinquennale, a meno che non sia intervenuta la morte del trasfuso. La prescrizione dellazione di danno nei confronti del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulla tracciabilità del sangue decorre non dal giorno della eseguita trasfusione, né da quello in cui si sono rilevati i primi sintomi della malattia, bensì dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla trasfusione subita. Lonere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava non solo sul danneggiato, ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della documentazione sulla tracciabilità (c.d. principio della vicinanza alla prova). Il nesso di causalità è regolato, anche in materia civile, dallapplicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e temperati dalla regolarità causale, in assenza di altre norme nellordinamento in tema di nesso eziologico configurabile; tale applicazione va adeguata alle peculiarità delle singole fattispecie normative della responsabilità civile. In particolare, muta la regola probatoria : mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, nel processo civile vige la regola della preponderanza dellevidenza, o del più probabile che non. La responsabilità ministeriale decorre sia per lHBV che per i casi di infezione da HCV e da HIV (scoperti negli anni 80) dalla scoperta del virus dellepatite B (primi anni 70), trattandosi in tutti i casi di un unico evento lesivo, cioè la lesione dellintegrità fisica dellindividuo.
Nuova pronuncia della Corte in materia di danno esistenziale. Compreso nella tutela anche il danno alla "vita spirituale"
Danno esistenziale. Cassazione civile sentenza n. 9510/2007
Il S.C. afferma che:
- la responsabilità aquiliana va ricondotta nell'ambito della bipolarità prevista dal "codice vigente" tra danno patrimoniale (articolo 2043 Cc) e danno non patrimoniale (articolo 2059 Cc);
- Tuttavia il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero);
- Non può formare oggetto di tutela una generica categoria di "danno esistenziale" nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dall'interpretazione costituzionale dell'articolo 2059 Cc;
- Non vi è pertanto spazio per la autonoma categoria del "danno esistenziale", ma il giudice al momento della liquidazione del danno dovrà tenere conto dei pregiudizi all'integrità fisica del soggetto considerato in tutte le situazioni e i rapporti di esplicazione della persona ed in tutti i suoi aspetti, tra i quali quelli dell'attività produttiva, come quello delle altre attività, nonchè quello della vita sociale, affettiva, spirituale.
CASSAZIONE CIVILE SENTENZA 13 APRILE 2007 N.8826
Con questa sentenza la Cassazione propone una "summa" del diritto sanitario ed in particolare:
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte riguardava un intervento di non particolare difficoltà tecnica (settorinoplastica) che, tuttavia, non aveva sortito gli effetti sperati, pur non aggravando la salute del paziente.
La Corte d'Appello di Roma aveva escluso la responsabilità del medico.
La Corte invece, cassando parzialmente la sentenza, ha affermato i seguenti princìpi: 1) Laccettazione del paziente in una struttura ( pubblica o privata ) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione dopera atipico di spedalità;
2) Laccettazione in ospedale pubblico e lesecuzione di intervento di settorinoplastica depongono per la sussistenza di un accordo relativamente ad un intervento chirurgico volto al recupero della compromessa funzionalità respiratoria, ma non nell'oggetto del contratto non rientra, in mancanza di un espresso patto, un particolare risultato estetico aggiuntivo.
3) La responsabilità della struttura ( pubblica o privata) sanitaria per fatto dellausiliario o preposto prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con il medico, trovando fondamento nel principio del rischio.
4) La responsabilità del medico dipendente di ente ospedaliero verso il paziente ha natura contrattuale e trova fondamento nel c.d. contatto sociale, fonte di un contratto dopera professionale.
5) L'ente ospedaliero ed il medico sono contrattualmente impegnati al risultato conseguibile in base a criteri di normalità, da apprezzarsi secondo il modello della diligenza ordinaria del buon professionista, da rapportarsi al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a sua disposizione.
6) Trattandosi di responsabilità contrattuale, il danneggiato è tenuto a provare il contratto e ad allegare la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, mentre incombe al medico dare la prova che linesattezza della prestazione è dipesa da causa a sé non imputabile, senza che sia al riguardo possibile distinguere tra prestazioni facili e difficili, né obiettare che trattasi di "obbligazione di mezzi".
7) In conseguenza di quanto sopra il medico (e la struttura) sono responsabili non solo in presenza di aggravamento dello stato di salute , ma anche quando lesito risulti caratterizzato da inalterazione rispetto alla situazione che lintervento medico-chirurgico ha reso necessario.