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CASSAZIONE CIVILE ED INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO.

"L'indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell'ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative, è dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Spetta al giudice di merito verificare l'esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo”.

Nel caso in specie i chirurghi ortopedici, in forza della mansioni concretamente espletate, si trovavano esposti, in maniera nè occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed intensità, non era inferiore a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Infatti gli stessi non potevano ripararsi dietro la barra di protezione, nè potevano essere protetti da rembiuli piombiferi, in quanto dovevano avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè potevano cambiarsi in quanto avrebbero perso tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione.


La sentenza: CassazioneCivileSezLavoro45252011.doc

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, INTERPELLO N.6/2010

Il riconoscimento del diritto all’indennità per il rischio radiologico in misura piena deve “passare” per il settore pubblico, fatta eccezione per il personale tecnico di radiologia, attraverso il filtro degli “organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede aziendali in base alle vigenti disposizioni”, al fine di verificare se il singolo dipendente sia, in via di fatto, esposto in maniera continuativa e permanente al rischio radiologico, non solo sulla base della qualifica, ma dell’effettiva esposizione a rischio da radiazione.
Il testo: 62010.pdf


CASSAZIONE CIVILE SS.UU. E INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA

La violazione delle regole di procedura o di buona fede nel conferimento dell'incarico non comportamento il suo annullamento, ma solo il risarcimento del danno per perdita di chances.

La sentenza: CassazioneCivileSSUU157642011.doc


IL TRIBUNALE DI CASSINO CONFERMA L'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE CIRCA L'INDENNITA' DI TERAPIA SUBINTENSIVA

La sentenza:
TribunaleCassino18042011TerapiaIntensiva.doc




CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO E INDENNITA' DI TERAPIA SUBINTENSVA

La Cassazione precisa l'art.44, comma 6, del CCNL del Comparto Sanità non deve interpretarsi nel senso di
"ogni giornata di terapia intensiva effettivamente prestata", bensì nel senso di  "ogni giornata di presenza sul lavoro" nell'espletamento di una attività che comprende anche l'effettuazione di terapie intensive.
L'indennità pertanto spetta anche a chi non è assegnato ad Unità Operative di Terapia Intensiva (nel caso in specie il servizio era stato espletato salutariamente presso il Pronto Soccorso).

La sentenza: CassaziioneCivileSezLavoro114062010.doc




CASSAZIONE CIVILE E REPERIBILITA' IN GIORNO FESTIVO 

La Cassazione apre uno spiraglio al riconoscimento del giorno di riposo compensativo  in caso di reperibilità passiva (senza chiamata) eseguita in giorno festivo.
Anche se i contratti collettivi prevedono che il debito orario settimanale non può essere ridotto, il preteso danno definito di natura psico-fisica conseguente al mancato godimento del giorno di riposo compensativo è risarcibile se vi è un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava pertanto l'onere della
relativa specifica deduzione e della prova (anche attraverso presunzioni semplici).

La sentenza: CassazioneCivile143012011.doc



LA CASSAZIONE SPEZZA UNA LANCIA A FAVORE DEI MEDICI SPECIALIZZANDI.

La prescrizione decennale matura solo da quando lo Sato Italiano ha adempiuto alla direttiva comunitaria (1999).
La sentenza:
CassazioneCivile173502011.pdf



CORTE  DI GIUSTIZIA U.E. , SENTENZA NEL PROCEDIMENTO C-452/09

La Corte apre uno spiraglio alle cause dei medici specializzandi 1982/1993: Se è lo Stato che ha causato la tardività del giudizio, non può poi opporre la prescrizione:

"Il diritto dell’Unione deve essere interpretato dichiarando che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l’abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento, esso non sia stato all’origine della tardività del ricorso. L’accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori dubbio."

La sentenza: LexUriServ.do.htm

TRIBUNALE DI CASSINO


Finalmente viene affermato chiaramente il diritto del dirigente medico all'incarico di alta professionalità superato il quinquennio di anzianità:
"Il dirigente medico di I° livello ha diritto a svolgere funzioni e competenze di natura dirigenziale, nell'ambito di un incarico dirigenziale "di natura professionale" confacente alla propria posizione di dirigente sanitario con anzianità di servizio superiore al quinquennio. Ne consegue pertanto che in accoglimento del ricorso deve ordinarsi all'Azienda sanitaria di conferire allo stesso funzioni e competenze di natura dirigenziale, attraverso l'attribuzione di un incarico dirigenziale di natura professionale."

La sentenza:TribunalediCassino20092010.doc

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.3748/2011

In tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico, l'art. 5, comma 6, del c.c.n.l. comparto sanità, secondo biennio economico 2000-2001, va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo, poichè la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi

La sentenza: CassazioneCivile3748.doc


AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 28/E

IRAP, autonoma organizzazione - giurisprudena della Corte di Cassazione, ulteriori istruzioni operative per la gestione del contenzioso pendente.

Il testo della circolare:circolare_Irap.pdf




IL TRIBUNALE DI CATANIA EMETTE LE PRIME SENTENZE PER IL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

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DIRITTOSANITARIO.COM OTTIENE I PRIMI DECRETI INGIUTIVI NEI CONFRONTI DELL'INPDAP PER IL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE DI TFS DERIVANTI DAL MANCATO CONTEGGIO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE.
Per una retribuzione di posizione variabile mensile di € 250,00 la differenza è di circa € 7.000,00.
 
LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, VARIABILE AZIENDALE, DEI DIRIGENTI, SI COMPUTA NELLA BASE DI CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E DI QUIESCENZA.
 
Questa la massima di una sentenza inedita della Corte d'Appello di Catania che sconfessa il contrario orientamento adottato sinora dall'INPDAP. Migliaia di euro la differenza!.
Qui un estratto della sentenza:
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REGIONE SICILIANA:

Retribuzione di posizione, variabile aziendale, dei dirigenti medici dell'Azienda U.S.L. n.3 di Catania.

L'Azienda USL n.3 di Catania, con la deliberazione n.19/2009, ha vanificato lo scatto di anzianità quinquennale previsto dall'art.27 del CCNL del 2000, in quanto ha previsto che al livello "D" (cui era già assegnato il punteggio "16", pari ad € 222,08 mensili) sia ora assegnato il punteggio "0" (zero) e che al livello "C" (cui era già assegnato il punteggio 30, 45 o 50) sia ora assegnato, a discrezione, il punteggio “16” o “30”. In tal modo chi ha maturato da tempo l'anzianità di cinque anni, anche se conseguirà il formale passaggio al livello “C”, non godrà di alcun aumento retributivo, mantenendo il punteggio “16”, mentre in effetti aveva già maturato il passaggio al livello “C”, con punteggio “30”, prima della approvazione della predetta deliberazione.

La differenza retributiva tra “16” e 30” è di circa € 2.500,00 annui.

Tale nuova deliberazione lede anche i diritti dei medici ex convenzionati entrati in servizio dal 01/09/2006, in quanto a questi medici non è stata a ancora riconosciuta l'anzianità di servizio, e qualora gli sarà riconosciuta, gli sarà assegnato il punteggio “16” e non più il “30”.

A causa dei limiti imposti dalla legge di riordino del SSR, chi non agirà in giudizio rimarrà definitivamente pregiudicato nei suoi diritti.

LE AZIENDE SANITARIE CORRISPONDONO EQUAMENTE LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, VARIABILE AZIENDALE?

I dirigenti medici (in particolare quelli già dipendenti delle cessate UU.SS.LL. con qualifica funzionale IX) possono essere stati discriminati al momento della graduazione delle funzioni e della assegnazione della retribuzione di posizione variabile aziendale.

Infatti alcune Azienda sanitarie hanno individuando erroneamente, per i dirigenti non titolari di struttura, invece di due livelli di incarichi (art.57 CCNL 1996, III comma, lett. a) e b), diversi sub-livelli (ora C1,C2,C3),  collegandoli erroneamente alla pregresse qualifiche funzionali X e IX, oppure al criterio della anzianità di servizio e diversificando così la retribuzione di posizione di dirigenti medici che svolgono identiche o equivalenti funzioni.

Tale previsione non ha riscontro né nel CCNL 2000, che prevede solo due tipologie di incarichi (art.27, lett. C e D), né, spesso, nell'organizzazione aziendale.

Inoltre non sempre le Aziende allo scadere del quinquennio di attività conferiscono l'incarico superiore (lett. C), previa valutazione del dirigente, nonostante la chiara disposizione del citato art.27.

La retribuzione di posizione variabile aziendale è l'unica voce della retribuzione che è lasciata alla discrezionalità delle aziende sanitarie, ma deve essere assegnata in modo oggettivo, cioè a parità di funzioni, e non con criteri soggettivi, o peggio...senza criterio.

E' opportuno pertanto verificare il proprio incarico dirigenziale, e, se del caso, inviare quantomeno lettera di costituzione in mora per interrompere i termini di prescrizione.

Per maggiori informazioni: info@dirittosanitario.com

Anzianità di servizio medici dirigenti ex parasubordinati.

Alcune aziende sanitarie (tra cui la AUSL n.3 di Catania) non hanno riconosciuto l'anzianità di servizio per gli anni trascorsi in rapporto di parasubordinazione al fine dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale ai dirigenti medici transitati dal rapporto di parasubordinazione al rapporto di lavoro subordinato con il S.S.N. (es. area della medicina dei servizi e specialisti ambulatoriali interni), nonostante esplicita disposizione normativa in tal senso. Pertanto la retribuzione di posizione di tali dirigenti medici è minore rispetto a quella di altri dirigenti medici con identica anzianità di servizio.

Partecipa alla azione collettiva in preparazione per recuperare le differenze retributive prima che sopraggiunga la prescrizione: info@dirittosanitario.com

La situazione si complica a causa di una recente sentenza della Corte d'Appello di Palermo, in base alla quale si deve computare solo l'anzianità di servizio quale dipendente al fine del calcolo dell'indennità di esclusività.

Scrivi a info@dirittosanitario.com per contestare la riduzione dello stipendio.


TRIBUNALE DI CATANIA, SENTENZA N.950/2009 IN TEMA DI REDISTRIBUZIONE DELLE ECONOMIE DI BUDGET.

Il Tribunale di Catania rigetta la domanda contro la Azienda U.S.L. n.3 di Catania, ritenendo non vincolante il verbale delle decisioni di un "tavolo tecnico" con i rappresentanti degli specialisti a causa della mancata sottoscrizione del Direttore Generale (il verbale infatti era stato sottoscritto solo dal Direttore Amministrativo).
Sul piano di diritto la sentenza è corretta, tuttavia la parte attrice non ha adeguatamente indagato sui poteri del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario, i quali, essendo dirigenti, avrebbero potuto impegnare l'ente in quanto forniti di una delega formale di poteri da parte del Direttore Generale (come in effetti vi è nell'ambito della Azienda U.S.L. n.3 di Catania). La sentenza pertanto potrebbe essere appellabile.

Qui il testo della sentenza: redistr-economie-ultrabudget.doc

Sul punto anche

T.A.R. LAZIO SENTENZA 9480/2008

"Al direttore generale delle aziende sanitarie fa capo una competenza di ordine generale, che esclude attribuzioni esterne di altri organi o uffici del medesimo apparato organizzativo, a meno che a questi non vengano delegati l'esercizio di determinate funzioni (esclusivamente il direttore amministrativo e il direttore sanitario)".


REGIONE SICILIANA: LE AZIENDE SANITARIE POSSONO RIFIUTARE IL PAGAMENTO DELL'EXTRABUDGET 2005?

L'art.5 del Decreto dell'Assessore alla Sanità della Regione siciliana così dispone: "I direttori generali per l'anno 2005 individueranno, entro il 30 novembre, motivate e documentate esigenze assistenziali, anche al fine di ridurre i tempi delle liste d'attesa, nel rispetto degli standards di cui alla Conferenza Stato-Regioni (3 febbraio 2005, rep. n. 2202), e, in ragione delle motivazioni individuate, potranno procedere ad eventuali redistribuzioni delle economie che si dovessero verificare all'interno dei singoli budgets di branca."

Questa disposizione sinora è rimasta inattuata ed ha permesso alle aziende di usare questi fondi per diminuire il deficit di bilancio.
L'Azienda U.S.L. n.3 di Catania, pur avendo risparmi di budget per il pagamento al 100% dell'xtrabudget 2005, ha stornato i fondi assegnati dall'Assessorato per altri scopi.

Un primo punto è chiaro: le aziende non possono motivare la mancata distribuzione solo in base alle necessità di bilancio, infatti se la distribuzione è legata ad esigenze assistenziali la mancata distribuzione può essere giustificata solo dalla inesistenza di esigenze assistenziali non soddisfatte.

Un secondo aspetto è quello contabile: per la contabilità di stato la distrazione di fondi da un capitolo all'altro di bilancio può avere persino rilevanza penale.

Pertanto è possibile agire per il pagamento dell'extrabudget 2005 e 2006. Dirittosanitario.com ha già ottenuto decreti ingiuntivi a tale titolo.
Quanto sopra è valido solo per gli anni 2005 e 2006, in quanto dal 2007 si applicano le disposizioni del decreto del 22/11/2007.


LE AZIENDE SANITARIE APPLICANO CORRETTAMENTE L'ISTITUTO DELLA REPERIBILITA'?

Le prime sentenze di merito iniziano a statuire che dopo la reperibilità in giorno festivo (con o senza chiamata) si ha diritto ad un giorno di riposo compensativo e che nella settimana in cui viene preso il riposo compensativo si deve tenere conto anche di tale giorno nel calcolo del monte orario: non si ha
obbligo di recuperare le ore di riposo negli altri giorni della settimana.

Vi  invitiamo a far protocollare una istanza alla Vs. Azienda in modo da chiedere il risarcimento del danno per il passato e la corretta applicazione della normativa per il futuro.

Scarica qui l'istanza: http://www.dirittosanitario.com/doc/Rperibilita.doc

Sotto altri profili molte aziende sanitarie non osservano la normativa in materia di oroario di lavoro, tanto che la legge finanziaria 2008 ha disposto che (art.3, comma 85) le disposizioni dell'art.7 del decreto legislativo in materia di orario di lavoro (riposo giornaliero: non più di undici ore di lavoro ogni 24) non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale!!!

E' una norma illegittima perchè in contrasto con le direttive comunitarie 93/104 CE e 2000/34/CE e che dovrà essere disapplicata dalle amministrazioni e dai giudici!.

Vedi tuttavia la contraria sentenza della Corte di Cassazione:

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.27477/2008 (INEDITA)

I turni di pronta reperibilità svolti in giorno non lavorativo non danno diritto a riposo compensativo.

La sentenza: Cass_sent_27477_08.pdf


CONTRA:
I TURNI DI PRONTA DISPONIBILITA' ECCESSIVI DANNO LUOGO AL RISARCIMENTO DEL DANNO:

I turni di pronta disponibilità oltre il numero massimo mensile previsto dai CCNL danno luogo al risarcimento del danno per il lavoratore e all'ordine per l'Azienda di attenersi alla disciplina contrattuale

La sentenza: TribMi18062007.doc


CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.7800/2010

Il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, in favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla stessa funzione di recupero delle energie psico-fisiche, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l'interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà.

La sentenza: CdS78002010.doc


Medicina Penitenziaria: in Sicilia l'immissione nel ruolo delle AA.SS.PP. è ancora lontana:

Nonostante il DPCM 01/01/2008: riforma_sanita DPCM 2008 GU.pdf

e l'accordo Stato-Regioni del 20/11/2008: AccordoStatoRegioniMedicinaPenitenziaria.pdf 

Il ritardo danneggia soprattutto gli psicologi, che acquisirebbero la qualifica dirigenziale, con una notevole differenza retributiva.
www.dirittosanitario.com promuove una azione di risarcimento del danno per il ritardo nei confronti della Regione Siciliana e delle AA.SS.PP. con la richiesta di condanna alla immissione in ruolo.

 

 
SPECIALIZZANDI 1982-1991

LA CASSAZIONE CI RIPENSA: IL DIRITTO DEI MEDICI SPECIALIZZANDI SI PRESCRIVE IN DIECI ANNI.

Si tratta infatti dell'inadempimento di una obbligazione ex lege a carico dello Stato, cui si applica la prescrizione decennale e non quella quinquennale relativa ai fatti illeciti.

Ecco il testo: CassSSUU91472009.doc

 

LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA ED IL DISEGNO DI LEGGE N.501 RIAPRONO I GIOCHI:

Sentenza n.65/2008: mdcspclzsent.pdf
Disegno di legge: 00309188.pdf

 

Specializzandi 1999 - 2006

Con il D. Lgs. 17/8/1999 n. 368, lo Stato italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia ed ha regolamentato la formazione specialistica dei medici, anche sotto il profilo retributivo e quello contributivo, stabilendo tra l’altro, all’art. 37, la stipula con l’Università di un contratto e trasformando lo status dello specializzando da titolare di borsa di studio a lavoratore subordinato. Tuttavia, subito dopo, il D. Lgs. 517/99 ha bloccato l’applicazione degli articoli da 39 a 41, che riguardano la retribuzione, la copertura assicurativa e la facoltà di esercizio della libera professione. Solo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.7.2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici, che a partire dal 2006 ricevono il trattamento economico previsto in tale schema di contratto. Tutto quanto sopra ha palesemente determinato una disparità di trattamento ed un grave pregiudizio a tutti i medici che hanno percepito, nonostante il riconoscimento contenuto nel D. Lgs. 368/99, solo la vecchia borsa di studio.
Tutti i sopra citati medici possono iniziare una causa innanzi al Tribunale del Lavoro per chiedere la disapplicazione delle norme che hanno sospeso il D.Lgs. 368/1999 e pertanto chiedere il pagamento delle differenze retributive nonché il riconoscimento dei contributi previdenziali.

 

Il Tribunale di Roma apre le porte alla vice-dirigenza

Con la sentenza n.4399/2008 il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'art.17 bis del D.Lgs.165/2001, che istituisce la vice-dirigenza, è immediatamente applicabile, con la conseguenza che le qualifiche che avrebbero avuto diritto al passaggio di qualifica (per la sanità DS) possono chiedere il risarcimento del danno per la mancata attuazione della previsione legislativa da parte dei CCNL.

 

MANSIONI SUPERIORI:

 

A seguito delle recenti sentenze in materia (v. altra sezione del sito) è possibile  chiedere le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori.

A tal fine sono rilevanti, oltre alle declaratorie dei CCNL, l'esistenza di regolamenti di organizzazione interni dell'ente. Si ricordi inoltre che nelle aziende sanitarie il legale rappresentante è il Direttore Generale e che pertanto per lo svolgimento di funzioni dirigenziali non è a rigore necessaria la sottoscrizione di atti diretti all'esterno.

Nelle aziende sanitarie siciliane spesso è previsto che ogni distretto sanitario debba avere una direzione amministrativa cui è preposto un dirigente amministrativo. Nel caso di vacanza del posto, se tutta l'attività amministrativa viene coordinata da un dipendente del comparto (DS), si può avere lo svolgimento di mansioni superiori.

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