LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, VARIABILE AZIENDALE, DEI DIRIGENTI, SI COMPUTA NELLA BASE DI CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E DI QUIESCENZA.
Questa la massima di una sentenza inedita della Corte d'Appello di Catania che sconfessa il contrario orientamento adottato sinora dall'INPDAP. Migliaia di euro la differenza!.
Qui un estratto della sentenza: CACT.bmp
REGIONE SICILIANA:
Retribuzione di posizione, variabile aziendale, dei dirigenti medici dell'Azienda U.S.L. n.3 di Catania.
L'Azienda USL n.3 di Catania, con la deliberazione n.19/2009, ha vanificato lo scatto di anzianità quinquennale previsto dall'art.27 del CCNL del 2000, in quanto ha previsto che al livello “D” (cui era già assegnato il punteggio “16”, pari ad € 222,08 mensili) sia ora assegnato il punteggio “0” (zero) e che al livello “C” (cui era già assegnato il punteggio “30”, “45” o “50”) sia ora assegnato, a discrezione, il punteggio “16” o “30”. In tal modo chi ha maturato da tempo l'anzianità di cinque anni, anche se conseguirà il formale passaggio al livello “C”, non godrà di alcun aumento retributivo, mantenendo il punteggio “16”, mentre in effetti aveva già maturato il passaggio al livello “C”, con punteggio “30”, prima della approvazione della predetta deliberazione.
La differenza retributiva tra “16” e 30” è di circa € 2.500,00 annui.
Tale nuova deliberazione lede anche i diritti dei medici ex convenzionati entrati in servizio dal 01/09/2006, in quanto a questi medici non è stata a ancora riconosciuta l'anzianità di servizio, e qualora gli sarà riconosciuta, gli sarà assegnato il punteggio “16” e non più il “30”.
A causa dei limiti imposti dalla legge di riordino del SSR, chi non agirà in giudizio rimarrà definitivamente pregiudicato nei suoi diritti.
LE AZIENDE SANITARIE CORRISPONDONO EQUAMENTE LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, VARIABILE AZIENDALE?
I dirigenti medici (in particolare quelli già dipendenti delle cessate UU.SS.LL. con qualifica funzionale IX) possono essere stati discriminati al momento della graduazione delle funzioni e della assegnazione della retribuzione di posizione variabile aziendale.
Infatti alcune Azienda sanitarie hanno individuando erroneamente, per i dirigenti non titolari di struttura, invece di due livelli di incarichi (art.57 CCNL 1996, III comma, lett. a) e b), diversi sub-livelli (ora C1,C2,C3), collegandoli erroneamente alla pregresse qualifiche funzionali X e IX, oppure al criterio della anzianità di servizio e diversificando così la retribuzione di posizione di dirigenti medici che svolgono identiche o equivalenti funzioni.
Tale previsione non ha riscontro né nel CCNL 2000, che prevede solo due tipologie di incarichi (art.27, lett. C e D), né, spesso, nell'organizzazione aziendale.
Inoltre non sempre le Aziende allo scadere del quinquennio di attività conferiscono l'incarico superiore (lett. C), previa valutazione del dirigente, nonostante la chiara disposizione del citato art.27.
La retribuzione di posizione variabile aziendale è l'unica voce della retribuzione che è lasciata alla discrezionalità delle aziende sanitarie, ma deve essere assegnata in modo oggettivo, cioè a parità di funzioni, e non con criteri soggettivi, o peggio...senza criterio.
E' opportuno pertanto verificare il proprio incarico dirigenziale, e, se del caso, inviare quantomeno lettera di costituzione in mora per interrompere i termini di prescrizione.
Per maggiori informazioni: info@dirittosanitario.com
Anzianità di servizio medici dirigenti ex parasubordinati.
Alcune aziende sanitarie (tra cui la AUSL n.3 di Catania) non hanno riconosciuto l'anzianità di servizio per gli anni trascorsi in rapporto di parasubordinazione al fine dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale ai dirigenti medici transitati dal rapporto di parasubordinazione al rapporto di lavoro subordinato con il S.S.N. (es. area della medicina dei servizi e specialisti ambulatoriali interni), nonostante esplicita disposizione normativa in tal senso. Pertanto la retribuzione di posizione di tali dirigenti medici è minore rispetto a quella di altri dirigenti medici con identica anzianità di servizio.
Partecipa alla azione collettiva in preparazione per recuperare le differenze retributive prima che sopraggiunga la prescrizione: info@dirittosanitario.com
La situazione si complica a causa di una recente sentenza della Corte d'Appello di Palermo, in base alla quale si deve computare solo l'anzianità di servizio quale dipendente al fine del calcolo dell'indennità di esclusività.
Scrivi a info@dirittosanitario.com per contestare la riduzione dello stipendio.
TRIBUNALE DI CATANIA, SENTENZA N.950/2009 IN TEMA DI REDISTRIBUZIONE DELLE ECONOMIE DI BUDGET.
Il Tribunale di Catania rigetta la domanda contro la Azienda U.S.L. n.3 di Catania, ritenendo non vincolante il verbale delle decisioni di un "tavolo tecnico" con i rappresentanti degli specialisti a causa della mancata sottoscrizione del Direttore Generale (il verbale infatti era stato sottoscritto solo dal Direttore Amministrativo).
Sul piano di diritto la sentenza è corretta, tuttavia la parte attrice non ha adeguatamente indagato sui poteri del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario, i quali, essendo dirigenti, avrebbero potuto impegnare l'ente in quanto forniti di una delega formale di poteri da parte del Direttore Generale (come in effetti vi è nell'ambito della Azienda U.S.L. n.3 di Catania). La sentenza pertanto potrebbe essere appellabile.
Qui il testo della sentenza: redistr-economie-ultrabudget.doc
Sul punto anche
T.A.R. LAZIO SENTENZA 9480/2008
"Al direttore generale delle aziende sanitarie fa capo una competenza di ordine generale, che esclude attribuzioni esterne di altri organi o uffici del medesimo apparato organizzativo, a meno che a questi non vengano delegati l'esercizio di determinate funzioni (esclusivamente il direttore amministrativo e il direttore sanitario)".
REGIONE SICILIANA: LE AZIENDE SANITARIE POSSONO RIFIUTARE IL PAGAMENTO DELL'EXTRABUDGET 2005?
L'art.5 del Decreto dell'Assessore alla Sanità della Regione siciliana così dispone: "I direttori generali per l'anno 2005 individueranno, entro il 30 novembre, motivate e documentate esigenze assistenziali, anche al fine di ridurre i tempi delle liste d'attesa, nel rispetto degli standards di cui alla Conferenza Stato-Regioni (3 febbraio 2005, rep. n. 2202), e, in ragione delle motivazioni individuate, potranno procedere ad eventuali redistribuzioni delle economie che si dovessero verificare all'interno dei singoli budgets di branca."
Questa disposizione sinora è rimasta inattuata ed ha permesso alle aziende di usare questi fondi per diminuire il deficit di bilancio.
L'Azienda U.S.L. n.3 di Catania, pur avendo risparmi di budget per il pagamento al 100% dell'xtrabudget 2005, ha stornato i fondi assegnati dall'Assessorato per altri scopi.
Un primo punto è chiaro: le aziende non possono motivare la mancata distribuzione solo in base alle necessità di bilancio, infatti se la distribuzione è legata ad esigenze assistenziali la mancata distribuzione può essere giustificata solo dalla inesistenza di esigenze assistenziali non soddisfatte.
Un secondo aspetto è quello contabile: per la contabilità di stato la distrazione di fondi da un capitolo all'altro di bilancio può avere persino rilevanza penale.
Pertanto è possibile agire per il pagamento dell'extrabudget 2005 e 2006. Dirittosanitario.com ha già ottenuto decreti ingiuntivi a tale titolo.
Quanto sopra è valido solo per gli anni 2005 e 2006, in quanto dal 2007 si applicano le disposizioni del decreto del 22/11/2007.
LE AZIENDE SANITARIE APPLICANO CORRETTAMENTE L'ISTITUTO DELLA REPERIBILITA'?
Le prime sentenze di merito iniziano a statuire che dopo la reperibilità in giorno festivo (con o senza chiamata) si ha diritto ad un giorno di riposo compensativo e che nella settimana in cui viene preso il riposo compensativo si deve tenere conto anche di tale giorno nel calcolo del monte orario: non si ha obbligo di recuperare le ore di riposo negli altri giorni della settimana.
Vi invitiamo a far protocollare una istanza alla Vs. Azienda in modo da chiedere il risarcimento del danno per il passato e la corretta applicazione della normativa per il futuro.
Scarica qui l'istanza: http://www.dirittosanitario.com/doc/Rperibilita.doc
Sotto altri profili molte aziende sanitarie non osservano la normativa in materia di oroario di lavoro, tanto che la legge finanziaria 2008 ha disposto che (art.3, comma 85) le disposizioni dell'art.7 del decreto legislativo in materia di orario di lavoro (riposo giornaliero: non più di undici ore di lavoro ogni 24) non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale!!!
E' una norma illegittima perchè in contrasto con le direttive comunitarie 93/104 CE e 2000/34/CE e che dovrà essere disapplicata dalle amministrazioni e dai giudici!.
Vedi tuttavia la contraria sentenza della Corte di Cassazione:
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.27477/2008 (INEDITA)
I turni di pronta reperibilità svolti in giorno non lavorativo non danno diritto a riposo compensativo.
La sentenza: Cass_sent_27477_08.pdf
Medicina Penitenziaria: in Sicilia l'immissione nel ruolo delle AA.SS.PP. è ancora lontana:
Nonostante il DPCM 01/01/2008: riforma_sanita DPCM 2008 GU.pdf
e l'accordo Stato-Regioni del 20/11/2008: AccordoStatoRegioniMedicinaPenitenziaria.pdf
Il ritardo danneggia soprattutto gli psicologi, che acquisirebbero la qualifica dirigenziale, con una notevole differenza retributiva.
www.dirittosanitario.com promuove una azione di risarcimento del danno per il ritardo nei confronti della Regione Siciliana e delle AA.SS.PP. con la richiesta di condanna alla immissione in ruolo.
SPECIALIZZANDI 1982-1991
LA CASSAZIONE CI RIPENSA: IL DIRITTO DEI MEDICI SPECIALIZZANDI SI PRESCRIVE IN DIECI ANNI.
Si tratta infatti dell'inadempimento di una obbligazione ex lege a carico dello Stato, cui si applica la prescrizione decennale e non quella quinquennale relativa ai fatti illeciti.
Ecco il testo: CassSSUU91472009.doc
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA ED IL DISEGNO DI LEGGE N.501 RIAPRONO I GIOCHI:
Sentenza n.65/2008: mdcspclzsent.pdf
Disegno di legge: 00309188.pdf