Cassazione Penale sentenza n. 16145 del 5 marzo 2008 - depositata il 17 aprile 2008
La Corte, con riferimento al reato di trattamento illecito di dati personali sensibili già contemplato dall’art.35 della legge n. 675 del 1996, successivamente modificato dal d. lgs. n.171 del 1998 (oggi art. 167 del codice in materia di protezione dei dati personali), precisa che il codice deontologico dei giornalisti è un atto di natura normativa, essendo pertanto vincolante ed applicabile all’attività giornalistica onde verificare la correttezza del trattamento dei dati personali e, in particolare, di quelli relativi alla salute ed alla sfera sessuale, indipendentemente da un richiamo contenuto in norme di legge. Aggiunge la Corte che dal sistema della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dalla costante giurisprudenza comunitaria si ricava una tutela rigida e non comprimibile dei dati concernenti la salute, sì che le norme del codice deontologico dei giornalisti devono essere interpretate nel senso che non è consentito un trattamento di tali dati se non nelle forme e nei limiti previsti dalla direttiva.
Pret. Roma, 25 ottobre 1997
Non integra gli estremi della condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro il quale nega al sindacato di poter richiedere i dati relativi all'effettuazione del lavoro straordinario dei dipendenti, in quanto l'art. 12 lett. b) L.31 dicembre 1996 n.675, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, esclude il consenso qualora il trattamento è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato (nella specie i lavoratori che hanno prestato lavoro straordinario non sono iscritti al sindacato e, pertanto, non sono parte del contratto dal quale deriverebbe il diritto del sindacato di controllare le ore di lavoro straordinario effettivamente svolte presso il datore di lavoro)