|
CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.3479/2010.
Il prezzo dei farmaci contrattato tra Agenzia Italiana del Farmaco e Produttori ai sensi della delibera CIPE 3/2001, lungi dal poter essere qualificato come imposto e quindi insuscettibile di flessioni, deve essere considerato, come peraltro espressamente sancito dalla richiamata delibera, come quello massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale, il che implica la derogabilità in pejus dello stesso.
La massima: CdS34792010.doc
La delibera CIPE 3/2001: DelCIPE32001.doc
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 29 dicembre 2009 n. 8949
Il Consiglio di Stato chiarisce quando è possibile istituire nuove farmacie in deroga al generale criterio demografico.
Il testo: CdS89492009.doc
SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 02/04/2009
In tema di forme di pubblicità dei medicinali e poteri degli stati in materia di fissazione dei prezzi.
Ecco i testi: cp090030it.pdf
CGCE02042009.mht
L'AGENZIA DELLE ENTRATE DETTA LE REGOLE PER LA DETRAIBILITA' DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DI FARMACI:
Circolare n.18/E: Circolare18E2009.pdf
TRIBUNALE DI CATANIA: ORDINANZA COLLEGIALE N.75/2008 IN TEMA DI FORNITURA GRATUITA DI FARMACI IN SPERIMENTAZIONE
Significativa ordinanza collegiale del Tribunale di Catania, che ha ordinato al Ministero della Salute l'erogazione gratuita per il tempo di un anno del farmaco Rh-IGF-1 (Somatomedina C) a persona malata di SLA, pur in assenza di autorizzazione alla commercializzazione in Italia e sulla base delle sperimentazioni scientifiche internazionali positive sinora documentate.
Dichiarata anche la giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto il diritto alla salute (che qui si avvicina al diritto alla vita) in tali casi è assolutamente incomprimibile.
Il testo: TribCTOrd752008.pdf
L'INVIO DELLE DISTINTE RIEPILOGATIVE NON COSTITUISCE VALIDO ATTO DI MESSA IN MORA
La sentenza: Cass.156972008Farmaceutica.mht
Cassazione penale, sentenza n. 42750 del 2 ottobre 2007 – depositata il 20 novembre 2007
La Corte enuncia interessanti principi in materia di violazione del diritto di proprietà industriale (nella specie, produzione e vendita del "sildenafil citrato", principio attivo del farmaco afrodisiaco VIAGRA), in particolare affermando: a) che sussiste continuità normativa tra il reato prima previsto dall’abrogato art. 88 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 e la nuova fattispecie penale di cui all’art. 127 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in quanto entrambe descrivono la condotta penalmente punibile in termini sostanzialmente identici, avendo di mira la produzione ed il commercio "in frode" o "in violazione" del titolo di proprietà industriale; b) che, pertanto, deve essere esclusa una depenalizzazione a carattere generale per tutte le violazioni in tema di brevetti industriali (e, segnatamente, della condotta prima contemplata dall’art. 88 del R.D. n. 1127 del 1939) ad opera dell’art. 20 della L. 21 febbraio 1989, n. 70 poiché il richiamo, operato dal predetto articolo, alle disposizioni di cui agli articoli da 74 ad 89 del citato R.D. non ne comporta l’abrogazione, ma serve solo a stabilirne l’applicabilità in quanto compatibili, salvo che per i fatti di contraffazione relativi a topografie dei prodotti a semiconduttori, espressamente oggetto di depenalizzazione; c) che, infine, la nuova normativa introdotta dall’art. 68 del D.Lgs. n. 30 del 2005 ha introdotto un’ulteriore specificazione in tema di limitazione del diritto di brevetto, in quanto consente ai farmacisti la preparazione estemporanea e per unità medicinali nelle farmacie su ricetta medica e ai medicinali così preparati (c.d. eccezione galenica, già contemplata dall’abrogato R.D. n.1127 del 1939), purchè non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente
|