CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 29 dicembre 2009 n. 8949

Il Consiglio di Stato chiarisce quando è possibile istituire nuove farmacie in deroga al generale criterio demografico.

Il testo: CdS89492009.doc


SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 02/04/2009

In tema di forme di pubblicità dei medicinali e poteri degli stati in materia di fissazione dei prezzi.

Ecco i testi: cp090030it.pdf 

                    CGCE02042009.mht

L'AGENZIA DELLE ENTRATE DETTA LE REGOLE PER LA DETRAIBILITA' DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DI FARMACI:

Circolare n.18/E: Circolare18E2009.pdf

TRIBUNALE DI CATANIA: ORDINANZA COLLEGIALE N.75/2008 IN TEMA DI FORNITURA GRATUITA DI FARMACI IN SPERIMENTAZIONE

Significativa ordinanza collegiale del Tribunale di Catania, che ha ordinato al Ministero della Salute l'erogazione gratuita per il tempo di un anno del farmaco Rh-IGF-1 (Somatomedina C) a persona malata di SLA, pur in assenza di autorizzazione alla commercializzazione in Italia e sulla base delle sperimentazioni scientifiche internazionali positive sinora documentate.

Dichiarata anche la giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto il diritto alla salute (che qui si avvicina al diritto alla vita) in tali casi è assolutamente incomprimibile.

Il testo: TribCTOrd752008.pdf

 

L'INVIO DELLE DISTINTE RIEPILOGATIVE NON COSTITUISCE VALIDO ATTO DI MESSA IN MORA

La sentenza: Cass.156972008Farmaceutica.mht

 

Cassazione penale, sentenza n. 42750 del 2 ottobre 2007 – depositata il 20 novembre 2007

La Corte enuncia interessanti principi in materia di violazione del diritto di proprietà industriale (nella specie, produzione e vendita del "sildenafil citrato", principio attivo del farmaco afrodisiaco VIAGRA), in particolare affermando:
a) che sussiste continuità normativa tra il reato prima previsto dall’abrogato art. 88 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 e la nuova fattispecie penale di cui all’art. 127 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in quanto entrambe descrivono la condotta penalmente punibile in termini sostanzialmente identici, avendo di mira la produzione ed il commercio "in frode" o "in violazione" del titolo di proprietà industriale;
b) che, pertanto, deve essere esclusa una depenalizzazione a carattere generale per tutte le violazioni in tema di brevetti industriali (e, segnatamente, della condotta prima contemplata dall’art. 88 del R.D. n. 1127 del 1939) ad opera dell’art. 20 della L. 21 febbraio 1989, n. 70 poiché il richiamo, operato dal predetto articolo, alle disposizioni di cui agli articoli da 74 ad 89 del citato R.D. non ne comporta l’abrogazione, ma serve solo a stabilirne l’applicabilità in quanto compatibili, salvo che per i fatti di contraffazione relativi a topografie dei prodotti a semiconduttori, espressamente oggetto di depenalizzazione;
c) che, infine, la nuova normativa introdotta dall’art. 68 del D.Lgs. n. 30 del 2005 ha introdotto un’ulteriore specificazione in tema di limitazione del diritto di brevetto, in quanto consente ai farmacisti la preparazione estemporanea e per unità medicinali nelle farmacie su ricetta medica e ai medicinali così preparati (c.d. eccezione galenica, già contemplata dall’abrogato R.D. n.1127 del 1939), purchè non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente

 

malasanita

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