CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.5809/2010

Il lavoratore che svolge il suo lavoro con “ampia autonomia decisionale”, ha diritto alla qualifica di dirigente , anche in assenza di un espresso riconoscimento scritto da parte dell’azienda.
(La sentenza si riferisce al settore privato, in quello pubblico viene riconosciuto solo il trattamento economico)

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 3 novembre 2009 n. 23201

Pubblico impiego - Mansioni e funzioni - Mansioni superiori svolte - Differenze retributive - Spettano ex art. 36 Cost. anche nel caso di mansioni corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento - Condizioni - Individuazione.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall’art. 56, comma 6, D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall’art. 25 D.Lgs. 80/1998, e successivamente modificato dall’art. 15 D.Lgs.387/1998, ora riprodotto dall’art. 32 D.Lgs.165/2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, Corte cost., sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. Quest’ultima norma deve trovare integrale applicazione pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.

 

L'art.36 della Costituzione è direttamente applicabile al pubblico impiego al fine della retribuzione delle mansioni superiori

Corte di Cassazione SS.UU. 11 dicembre 2007, n. 25838

Ecco la massima:

“In materia di pubblico impiego - come si evince anche dalla lettura del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 56, comma 6, (nel testo sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15) - l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.. Norma questa che deve, quindi, trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all’attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni".

Già in precedenza la Cassazione Sez. Lavoro (sent. 17/04/2007 n.9130) aveva affermato che il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori è stato soppresso dal'art.15 del D.Lgs 387/1998 con efficacia retroattiva.
Pertanto sarà possibile agire in giudizio per il pagamento delle differenze retributive non ancora prescritte.

 

 

 
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