Il dirigente di struttura sanitaria è titolare di una posizione di garanzia ed è responsabile per le omissioni organizzative e delle scelte diagnostiche e terpeutiche.
LE AZIENDE SANITARIE CORRISPONDONO EQUAMENTE LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, VARIABILE AZIENDALE?
I dirigenti medici (in particolare quelli già dipendenti delle cessate UU.SS.LL. con qualifica funzionale IX) possono essere stati discriminati al momento della graduazione delle funzioni e della assegnazione della retribuzione di posizione variabile aziendale.
Infatti alcune Azienda sanitarie hanno individuando erroneamente, per i dirigenti non titolari di struttura, invece di due livelli di incarichi (art.57 CCNL 1996, III comma, lett. a) e b), diversi su-livelli, collegandoli erroneamente alla pregresse qualifiche funzionali X e IX, oppure al criterio della anzianità di servizio e diversificando così la retribuzione di posizione di dirigenti medici che svolgono identiche o equivalenti funzioni.
Tale previsione non ha riscontro né nel CCNL 2000, che prevede solo due tipologie di incarichi (art.27, lett. C e D), né, spesso, nell'organizzazione aziendale.
Inoltre quasi mai le Aziende allo scadere del quinquennio di attività conferiscono l'incarico superiore (lett. C), previa valutazione del dirigente, nonostante la chiara disposizione del citato art.27.
La retribuzione di posizione variabile aziendale è l'unica voce della retribuzione che è lasciata alla discrezionalità delle aziende sanitarie, ma deve essere assegnata in modo oggettivo, cioè a parità di funzioni, e non con criteri soggettivi, o peggio...senza criterio.
E' opportuno pertanto verificare il proprio incarico dirigenziale, e, se del caso, inviare quantomeno lettera di costituzione in mora per interrompere i termini di prescrizione.
Anzianità di servizio medici dirigenti ex parasubordinati.
Alcune aziende sanitarie (tra cui la AUSL n.3 di Catania) non hanno riconosciuto l'anzianità di servizio per gli anni trascorsi in rapporto di parasubordinazione al fine dell'attribuzione dell'incarico dirigenziale ai dirigenti medici transitati dal rapporto di parasubordinazione al rapporto di lavoro subordinato con il S.S.N. (es. area della medicina dei servizi e specialisti ambulatoriali interni), nonostante esplicita disposizione normativa in tal senso. Pertanto la retribuzione di posizione di tali dirigenti medici è minore rispetto a quella di altri dirigenti medici con identica anzianità di servizio.
Partecipa alla azione collettiva in preparazione per recuperare le differenze retributive prima che sopraggiunga la prescrizione: info@dirittosanitario.com
LA CASSAZIONE INVECE NEGA IL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO IN RAPPORTO CONVENZIONALE AI FINI DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA'
PER LA CASSAZIONE IL DIRIGENTE LICENZIATO IN BASE AD ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO VA REINTEGRATO:
E non è necessario impugnare l'atto illegittimo innanzi al T.A.R.: sentenza n.3677/2009: 36772009.pdf
LE AZIENDE SANITARIE APPLICANO CORRETTAMENTE L'ISTITUTO DELLA REPERIBILITA'?
Le prime sentenze di merito iniziano a statuire che dopo la reperibilità in giorno festivo (con o senza chiamata) si ha diritto ad un giorno di riposo compensativo e che nella settimana in cui viene preso il riposo compensativo si deve tenere conto anche di tale giorno nel calcolo del monte orario: non si ha obbligo di recuperare le ore di riposo negli altri giorni della settimana.
Vi invitiamo a far protocollare una istanza alla Vs. Azienda in modo da chiedere il risarcimento del danno per il passato e la corretta applicazione della normativa per il futuro.
Sotto altri profili molte aziende sanitarie non osservano la normativa in materia di oroario di lavoro, tanto che la legge finanziaria 2008 ha disposto che (art.3, comma 85) le disposizioni dell'art.7 del decreto legislativo in materia di orario di lavoro (riposo giornaliero: non più di undici ore di lavoro ogni 24) non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale!!!
E' una norma illegittima perchè in contrasto con le direttive comunitarie 93/104 CE e 2000/34/CE e che dovrà essere disapplicata dalle amministrazioni e dai giudici!.
Vedi tuttavia la contraria sentenza della Corte di Cassazione:
IL PRINCIPIO DELL'UNICITA' DEL RUOLO DIRIGENZIALE E' COMPATIBILE CON L'ATTUALE SISTEMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI?
Allorquando il legislatore ha approvato la "privatizzazione" del pubblico impiego, il rapporto di lavoro dei dipendenti del ruolo medico e veterinario del S.S.N. ha ricevuto un trattamento particolare.
Tale particolarità consiste nel conferimento della qualifica dirigenziale a tutti i medici e veterinari, anche se non posti a capo di una struttura, cosa che non ha riscontro in tutte le altre aree contrattuali.
La dirigenza è stata articolata su quattro livelli, due di direzione di strutture complesse ("a") e semplici ("b") e due di incarichi professionali ("c") e ("d").
Il diverso contenuto degli incarichi è determinato dallazienda in sede di graduazione delle funzioni e di connessa individuazione della retribuzione di posizione.
Il dirigente di nuova nomina ha attribuito un incarico iniziale (d) e solo dopo cinque anni di anzianità "può" avere attribuito un incarico superiore (c).
Il problema nasce nel momento in cui, se è più agevole individuare gli incarichi di direzione di struttura in base a dei criteri oggettivi (struttura semplice e complessa), non è agevole distinguere con criteri oggettivi gli incarichi professionali.
La definizione contrattuale è infatti artificiosa, facendo riferimento alluso di competenze di "base" o "elevate".
Nella realtà accade che gli incarichi "d" e "c" non siano distinguibili e medici che svolgono lo stesso lavoro presso la stessa struttura abbiano una retribuzione differenziata in base allanzianità maggiore o minore di cinque anni, con il risultato di reintrodurre in modo surrettizio la retribuzione di anzianità che è stata del tutto superata dai principi cardine della riforma.
A ciò si aggiunga che è dubbio se lattribuzione di un incarico superiore sia una facoltà o un obbligo dellazienda, con il risultato di indebolire la posizione dei dirigenti non apicali nei confronti degli organi di direzione politica, con buona pace del principio di separazione tra direzione politica e gestione!.
La normativa brevemente riassunta è di dubbia legittimità costituzionale (art.3,4 e 97).
Ma non è finita:
Alcune aziende ritengono che lanzianità di cinque anni debba essere maturata presso la stessa azienda e pertanto non computano al fine del conferimento dellincarico superiore lanzianità maturata presso altre aziende.
Analogo problema hanno i medici di guardia medica, della medicina dei servizi o ambulatoriali passati dal rapporto convenzionale a quello dipendente, nonostante vi sia un D.P.C.M. che equipari lanzianità in rapporto convenzionale con quella alle dipendenze dellazienda.
Ulteriore profilo, non trascurabile, è che lo svolgimento di mansioni superiori allinterno della qualifica dirigenziale non dà luogo al diritto al pagamento di differenze retributive; per tornare allesempio fatto, il medico con incarico "d" che svolge attività identica al medico con incarico "c" (con più di cinque anni di anzianità) non avrebbe nulla di cui lamentarsi.
Anche in questo caso, senza scomodare la Corte Costituzionale, ci si dimentica che nel pubblico impiego vige il principio di parità di trattamento contrattuale (che non vige nellimpiego privato) e che pertanto situazioni di tal genere non sono conformi al diritto.
Lultima "chicca" si rinviene nellultimo contratto della dirigenza medica e veterinaria laddove prevede una maggiorazione dellindennità di esclusività per i medici con più di quindici anni di anzianità: a questo punto sarebbe più coerente tornare agli scatti automatici della retribuzione, quantomeno non vi sarebbe la rincorsa allincarico dirigenziale di maggior valore!
Considerazioni analoghe valgono per la dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale (tranne che per la indennità di esclusività).
E’ LEGITTIMA LA ISTITUZIONE DI UN UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI?
Alcuni enti hanno inteso conformarsi al disposto dell’art.55, comma IV, del D.Lgs.165/2001: "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo dela struttura in cui il dipendente lavora, contesta l’addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento discilinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da aplicare siano rimprovero verbale e censura, il cpo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente".
Si richiamano in proposito le sentenze della S.C. di Cassazione n.12684/2000 e n.2168/2004 le quali hanno annullato il licenziamento di dirigenti medici.
Pur se apparentemente suffragate dalla giurisprudenza citata, non si ritiene legittima la costituzione di un Ufficio per i Procedimenti Disciplinari nei confronti della dirigenza del S.S.N. (e più in generale della dirigenza).
Ogni norma va interpretata nel suo contesto e coordinata con le altre (interpretazione sistematica).
L’art.21 D.Lgs.165/2001 disciplina in modo esaustivo la responsabilità dirigenziale, statuendo che "Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.286, comportano, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità del rinnovo dello stesso incarico dirigenziale.
In relazione alla gravità dei casi l’amministrazione può, inoltre, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione nei ruoli di cui all’art.23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo"
In realtà mentre il citato art.55, comma IV è una norma generale e si applica a tutto il personale non dirigenziale, l’art.21 cit. è una norma speciale applicabile solo al ruolo dirigenziale ed è da notare che per ogni questione attinente la responsabilità disciplinare lo stesso articolo rimanda alla disciplina prevista dai contratti collettivi, e non ad altra norma di legge, o dello stesso T.U.
Ai dirigenti infatti non si applicano le ordinarie sanzioni disciplinari e l’inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro – responsabilità dirigenziale - deve essere previamente accertata con le procedure previste dall’art.5 del D.Lgs. 286/1999 (controllo interno) il quale anch’esso, dettando solo norme di principio, demanda per la sua attuazione alla contrattazione collettiva.
Sul punto poi il CCNL del 03/11/2005 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, (artt.25 e segg.) deamanda la valutazione e la verifica dei risultati al Collegio Tecnico ed al Nucleo di Valutazione.,
In sostanza sia le norme di legge citate che i CCNL prevedono la la valutazione periodica dei dirigenti sia al fine della conferma dell’incarico e della progressione in carriera, sia al fine del recesso.
A questo punto è evidente la illegittimità nel momento in cui alla all’Ufficio Unico per i Procedimenti Disciplinari viene demandata "l’istruttoria" del proedimento: come può un ufficio confermare, modificare e sostituire le valutazioni che sono per legge e CCNL del Collegio Tecnico e del Nucleo di Valutazione con le proprie valutazioni, con il rischio di una divergenza di valutazioni?.
Per di più la composizione dell’ufficio non garantisce in alcun modo la presenza di compenteze specifiche ed omogenee con quelle dei soggetti valutati.
In realtà l’apparente contraddizione tra le disposizioni del T.U. 165/2001 è facilmente spiegabile mediante le seguenti opazioni interpretative:
l’U.P.D. non è compentente per l’istruttoria, ma deve solo prendere atto delle reiterate valutazioni negative del collegio tencnico e del nucleo di valutazione per poi applicare il recesso.
L’U.P.D. è compentente per l’struttoria nei solo nei casi in cui il recesso sia giustificato da fatti estranei all’attività lavorativa, in quanto tali sottratti alla valutazione del collegio tecnico e del nucleo di valutazione. Quest’ultima, a parere della scrivente, è la più ragionevole in quanto darebbe ragione d’essere ad un ufficio altrimenti svuotato di ogni funzione.