
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.14652/2010
Come ribadito anche da Cass., Sez. 2^, 9 marzo 2010, n. 5727, la L. 5 febbraio 1992, n. 175, recante "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie", comminando la sospensione dall'esercizio professionale a carico di coloro che effettuino pubblicità senza l'autorizzazione ovvero con mezzi e forme non disciplinati dalla legge, non prevede una contravvenzione amministrativa ma una fattispecie di illecito disciplinare; e che pertanto va escluso che detta legge abbia comportato la tacita abrogazione del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 201, (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), che assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria la violazione delle norme sulla pubblicità in materia sanitaria da esso previste.
La sentenza: Cass.146522010.doc
CORTE DI CASSAZIONE SS.UU. SENTENZA N.26633/2009
La Corte rigetta definitivamente le richieste di differenze retributive per il "compenso aggiuntivo".
Il testo della sentenza: CassazionecivileSSUU266332009.doc
Regione Siciliana: pubblicato il decreto che autorizza gli incarichi ambulatoriali per i medici veterinari
Sulla G.U.R.S. del 18/09/209 n.43 è stato pubblicato il decreto 04/09/2009 "Trasformazione dei contratti di diritto privato dei medici veterinari in incarichi ambulatoriali ai sensi dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 29 luglio 2009".
Il passaggio deve avvenire però senza ulteriori oneri a carico del S.S.R. e pertanto potrebbe aversi una riduzione di ore per osservare il trattamento economico previsto dall'ACN 2005.
Il testo: GURS_Parte_I_n__43_del_2009.htm
Medicina Penitenziaria: in Sicilia l'immissione nel ruolo delle AA.SS.PP. è ancora lontana:
Nonostante il DPCM 01/01/2008: riforma_sanita DPCM 2008 GU.pdf
e l'accordo Stato-Regioni del 20/11/2008: AccordoStatoRegioniMedicinaPenitenziaria.pdf
Il ritardo danneggia soprattutto gli psicologi, che acquisirebbero la qualifica dirigenziale, con una notevole differenza retributiva. www.dirittosanitario.com promuove una azione di risarcimento del danno per il ritardo nei confronti della Regione Siciliana e delle AA.SS.PP. con la richiesta di condanna alla immissione in ruolo.
Specializzandi 1999 - 2006
Con il D. Lgs. 17/8/1999 n. 368, lo Stato italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia ed ha regolamentato la formazione specialistica dei medici, anche sotto il profilo retributivo e quello contributivo, stabilendo tra laltro, allart. 37, la stipula con lUniversità di un contratto e trasformando lo status dello specializzando da titolare di borsa di studio a lavoratore subordinato. Tuttavia, subito dopo, il D. Lgs. 517/99 ha bloccato lapplicazione degli articoli da 39 a 41, che riguardano la retribuzione, la copertura assicurativa e la facoltà di esercizio della libera professione. Solo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.7.2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici, che a partire dal 2006 ricevono il trattamento economico previsto in tale schema di contratto. Tutto quanto sopra ha palesemente determinato una disparità di trattamento ed un grave pregiudizio a tutti i medici che hanno percepito, nonostante il riconoscimento contenuto nel D. Lgs. 368/99, solo la vecchia borsa di studio. Tutti i sopra citati medici possono iniziare una causa innanzi al Tribunale del Lavoro per chiedere la disapplicazione delle norme che hanno sospeso il D.Lgs. 368/1999 e pertanto chiedere il pagamento delle differenze retributive nonché il riconoscimento dei contributi previdenziali.
Specializzandi 1982-1991
LA CASSAZIONE CI RIPENSA: IL DIRITTO DEI MEDICI SPECIALIZZANDI SI PRESCRIVE IN DIECI ANNI.
Si tratta infatti dell'inadempimento di una obbligazione ex lege a carico dello Stato, cui si applica la prescrizione decennale e non quella quinquennale relativa ai fatti illeciti.
Ecco il testo: CassSSUU91472009.doc
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA ED IL DISEGNO DI LEGGE N.501 RIAPRONO I GIOCHI:
Sentenza n.65/2008: mdcspclzsent.pdf Disegno di legge: 00309188.pdf
Cassazione civile sentenza n.6427 del 11/03/2008:
In linea con l'orientamento della Corte di giustizia delle Comunità europee e con quanto già affermato da Cass., 16.5.2003, n. 7630, lo Stato italiano è inadempiente in quanto: - o le regole che disciplinavano i corsi erano già in linea con quelle poste dalle direttive comunitarie che vengono in considerazione (regole successivamente adottate dal legislatore nazionale in attuazione delle direttive stesse), ed in tal caso la domanda avrebbe dovuto essere accolta sulla base di quanto già considerato dal tribunale con affermazioni non impugnate;b)i verbali della Commissione medico ospedaliera di cui allart. 4 della l. n. 210 del 1992 fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne limportanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire loro il valore di un vero e proprio accertamento. - ovvero non lo erano, ed allora l'essere stati gli studenti privati della possibilità di godere dei benefici previsti dalle puntuali e precise disposizioni sovranazionali non può che essere immediatamente e direttamente correlato alla mancata tempestiva attuazione delle stesse a livello interno, con la conseguenza che il danno subito dai discenti poi specializzati comunque costituisce una conseguenza immediata e diretta (art. 1223 cod. civ.) dell'illecito (art. 2043 cod. civ.) integrato dalla violazione, da parte dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dal Trattato.
Ecco la sentenza: http://www.dirittosanitario.com/doc/6427.pdf
LA AZIENDA SANITARIA NON E' RESPONSABILE DELL'OPERATO DEL MEDICO CONVENZIONATO
La sentenza: 011714CassPenrRespASLmedconv.doc
T.A.R. LAZIO SENTENZA 29 GENNAIO 2008 N.677 - L'ART.3, COMMA VI, DEL D.P.R. N.270/2000 E ILLEGITTIMO
nella parte in cui prevede una riserva maggioritaria per l'eserczio della professione , nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale.
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