CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.7800/2010
Il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, in
favore del personale esposto in misura continuativa al rischio
radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla stessa funzione
di recupero delle energie psico-fisiche, con la conseguente spettanza
del compenso sostitutivo qualora l'interessato non abbia potuto godere
di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà.
La sentenza: CdS78002010.doc
CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.1581/2010
Il rapporto di lavoro con lente pubblico, anche se nullo, produce tutti gli effetti economici.
La sentenza: CdS15812010.doc
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.5119/2010
Annullamento di selezione del personale e risarcimento del danno per perdita di chances: la Cassazione limita la discrezionalità del datore di lavoro.
In particolare la Cassazione afferma che la valutazione dei candidati spetta al datore di lavoro, tuttavia, al fine del calcolo delle probabilità di superamento della selezione, il giudice non si può esimere dal l'apprezzare in concreto ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo che, per inerire alla necessità e correttezza della valutazione comparativa dei titoli del lavoratore escluso e di quelli utilmente selezionati, appaia a tal fine funzionale e coerente.
La sentenza: Cassazionecivile51192010.doc
CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO, SENTENZA N.28887/2008
Le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno da demansionamento non sono soggette a tassazione.
Ecco il testo: 2008_28887a_05.pdf
I TURNI DI PRONTA DISPONIBILITA' ECCESSIVI DANNO LUOGO AL RISARCIMENTO DEL DANNO:
I turni di pronta disponibilità oltre il numero massimo mensile previsto dai CCNL danno luogo al risarcimento del danno per il lavoratore e all'ordine per l'Azienda di attenersi alla disciplina contrattuale
La sentenza: TribMi18062007.doc
CASSAZIONE SENTENZA CIVILE N.29832/2208
La Cassazione conferma gli orientamenti già epressi in tema di mobbing:
1) La bipartizione del danno nelle categorie di patrimoniale e non patrimoniale.
2) La necessità della prova del danno da demansionamento e dequalificazione.
298322008mobbing.pdf
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N.18584/2008:
La giusta retribuzione ex art.36 Cost. deve essere adeguata anche in proporzione all'acquisita anzianità di servizio, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza.
Si tratta di una ulteriore precisazione della portata dell'art.36 Cost. che, in base, all'ultimo orientamento della Corte, deve essere applicato anche al pubblico impiego.
Cass18584200836Costeanzianità.pdf
LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE RISCRIVE IL DANNO NON PATRIMONIALE
La Corte di Cassazione frena la moltiplicazione dei tipi di danno non patrimoniale risarcibile: il danno esistenziale, biologico, alla vita di relazione, etcc... non sono danni autonomi; niente risarcimento per danni non coperti da tutela costituzionale, quali i danni da stress, semplici "fastidi", etcc....
Cass26972dannononpatrimoniale.pdf
MEDICI SPECIALIZZANDI E ARRETRATI CONTRATTUALI
Con il D. Lgs. 17/8/1999 n. 368 lo Stato italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia ed ha regolamentato la formazione specialistica dei medici, anche sotto il profilo retributivo e quello contributivo, stabilendo tra laltro, allart. 37, la stipula con lUniversità di un contratto e trasformando lo status dello specializzando da titolare di borsa di studio a lavoratore subordinato. Tuttavia, subito dopo, il D. Lgs. 517/99 ha bloccato lapplicazione degli articoli da 39 a 41, che riguardano la retribuzione, la copertura assicurativa e la facoltà di esercizio della libera professione. Solo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.7.2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici, che a partire dal 2006 ricevono il trattamento economico previsto in tale schema di contratto.
Tutto quanto sopra ha palesemente determinato una disparità di trattamento ed un grave pregiudizio a tutti i medici che hanno percepito, nonostante il riconoscimento contenuto nel D. Lgs. 368/99, solo la vecchia borsa di studio.
Tutti i sopra citati medici possono iniziare una causa innanzi al Tribunale del Lavoro per chiedere la disapplicazione delle norme che hanno sospeso il D.Lgs. 368/1999 e pertanto chiedere il pagamento delle differenze retributive nonché il riconoscimento dei contributi previdenziali.
L'art.36 della Costituzione è direttamente applicabile al pubblico impiego al fine della retribuzione delle mansioni superiori
Corte di Cassazione SS.UU. 11 dicembre 2007, n. 25838
Ecco la massima:
“In materia di pubblico impiego - come si evince anche dalla lettura del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 56, comma 6, (nel testo sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15) - l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.. Norma questa che deve, quindi, trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all’attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni".
Già in precedenza la Cassazione Sez. Lavoro (sent. 17/04/2007 n.9130) aveva affermato che il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori è stato soppresso dal'art.15 del D.Lgs 387/1998 con efficacia retroattiva.
Pertanto sarà possibile agire in giudizio per il pagamento delle differenze retributive non ancora prescritte.
DANNO DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
La stessa Sez. Lavoro (sent. 16/04/2007 n.9072), nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo, liquida il danno nella misura della reteribuzione non percepita e pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare fatti e circostanze idonee a determinare una riduzione del danno (aliunde perceptum o la possibilità di ridurre il danno con l'ordinaria diligenza).
In tal modo è stata introdotta una notevole facilitazione per il lavoratore in quanto non è posta alcuna presunzione circa lo svolgimento o la possibilità di svolgere un lavoro alternativo.
vedi le altre sentenze nella sezione "mobbing"
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