Per la Cassazione la giurisdizione in materia di "quota alberghiera" spetta al Giudice Ordinario, non essendo ormai più vigenti le fattispecie cui si riferiva la giurisdizione esclusiva in materia di "spese di spedalità".
Commette il reato di cui all'art.591 c.p. il coniuge che abbandona il marito a casa per trascorrere un periodo di vacanza nel caso in cui questi non sia in grado di provvedere alle esigenze quotidiane.
LA CORTE COSTITUZIONALE TROVA IL PUNTO DI EQUILIBRIO:
"Alla stregua dell’art. 32 Cost., non può essere affermato in modo assoluto il principio secondo il quale, in caso di gravità della malattia e di urgenza dell’intervento terapeutico, il costo di quest’ultimo deve essere rimborsato pure a coloro che non si trovino in una condizione di indigenza anche in senso relativo".
TRIBUNALE DI CATANIA: ORDINANZA COLLEGIALE N.75/2008 IN TEMA DI FORNITURA GRATUITA DI FARMACI IN SPERIMENTAZIONE
Significativa ordinanza collegiale del Tribunale di Catania, che ha ordinato al Ministero della Salute l'erogazione gratuita per il tempo di un anno del farmaco Rh-IGF-1 (Somatomedina C) a persona malata di SLA, pur in assenza di autorizzazione alla commercializzazione in Italia e sulla base delle sperimentazioni scientifiche internazionali positive sinora documentate.
Dichiarata anche la giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto il diritto alla salute (che qui si avvicina al diritto alla vita) in tali casi è assolutamente incomprimibile.
L'ente locale e l'Azienda sanitaria giocano a scaricabarile: il C.G.A. emette una decisione salomonica.
RETTE DI DEGENZA E DI SPEDALITA'
Segnaliamo la sentenza del T.A.R. Sicilia Sez. Catania n.1728/2007 relativa agli obblighi dei soggetti coinvolti: Enti locali, Aziende sanitarie e R.S.A.:
T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 176
Sussiste l'obbligo di una Azienda Sanitaria Locale di corrispondere le rette di spedalità per prestazioni di cure sanitarie e assistenza integrata, connesse al ricovero di un assistito affetto fin dall'età adolescenziale da insufficienza mentale di grado elevato, che alcuni anni dopo la nascita, è stato affidato ad un Istituto ubicato in un'altra regione, successivamente, ha sempre vissuto in tale struttura di assistenza. La giurisprudenza, al riguardo, si è ampiamente espressa, non solo riportandosi al criterio della prevalenza delle prestazioni, nel senso di attribuire i relativi oneri economici alle Servizio Sanitario Nazionale oppure ai Comuni in dipendenza della rilevanza o meno delle cure sanitarie rispetto al più contenuto elemento dell'assistenza, ma anche chiarendo che deve considerarsi prevalente il primo aspetto nell'ipotesi di trattamenti farmacologici finalizzati al contenimento di esiti degenerativi e invalidanti di patologie congenite o acquisite. Con riferimento al caso di specie, non può negarsi che il problema della disabilità e dell'emarginazione, disciplinato dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, e in buona sostanza il carattere socio assistenziale dell'attività svolta nei confronti dell'assistito appare meno significativo in rapporto al dato essenziale delle cure sanitarie, sia pure farmacologiche, prestate a causa di una malattia mentale irreversibile, pertanto la ASL è tenuta ad adempiere al pagamento delle rette di spedalità in favore dell'Istituto Ospedaliero.
LA VEXATA QUAESTIO DEL PAGAMENTO A CARICO DEI CONGIUNTI DELL'ASSISTITO:
TAR. SICILIIA SENTENZA N.1416 DEL 14 SETTEMBRE 2007
Il T.A.R. si pronuncia sulla questione del rimborso delle rette di ricovero di adulti inabili e non autosufficienti, ai sensi dellart. 17 della L.R. n. 22/1986 e dellart. 59 della L.R. n. 33/1996. Si tratta del rimborso agli enti locali della assistanza sanitaria prestata da questi e dovuta dalle Aziende UU.SS.LL., una situazione che è del tutto speculare a quella delle Residenze Sanitarie Assistenziali, ove le Aziende chiedono ai Comuni il rimborso delle prestazioni di assistenza sociale (vitto e alloggio).
Sul punto si sono registrate opposte soluzioni della giustizia amministrativa e della giustizia ordinaria.
Cassazione civile SS.UU. sentenza 18 maggio 2007 n.11567
"Spetta alla cognizione del giudice ordinario la domanda con cui l'assistito dal servizio sanitario nazionale, chiedendo il riconoscimento del diritto all'erogazione di cure asseritamente urgenti e non ottenibili dal servizio pubblico, o al rimborso di spese effettuate presso una struttura privata senza preventiva autorizzazione, fa valere una posizione creditoria correlata al diritto alla salute per sua natura non suscettibile di affievolimento".
Nota
Come è noto il presupposto per i rimborso di spese relative a cure presso strutture estere è la non disponibilità di terapia adeguata in strutture italiane intesa o in senso assoluto o relativo, ovvero l'urgenza del trattatmento incompatibile con le liste di attesa esistenti nelle strutture italiane competenti.
Secondo la Cassazione il suddetto presupposto, anche se oggetto di valutazioni discrezionali di natura tecnica, non radica la giurisdizione amministrativa poichè il diritto alla salute non può essere degradato a interesse legittimo. Di segno contrario vi sono tuttavia parecchie pronuncie del giudice amministrativo.