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TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. LAVORO, SENTENZA 12/01/2012
Medici di medicina generale: la Azienda sanitaria non può sospendere il pagamento delle "quote" relative a cittadini extracomunitari anche se il loro permesso di soggiorno è scaduto.
La setenza in "Diritto all'assistenza".
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N.107 DEL 16 APRILE 2012
La Corte dichiara la illegittimità costituzionale dellarticolo 1, comma 1, della legge 23 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), «nella parte in cui non prevede che il diritto allindennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge ed alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subìto lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili allintegrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione, non obbligatoria ma raccomandata, contro il morbillo, la rosolia e la parotite»
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA NN.3 E 4/2012
Il Consglio di Stato detta i limiti entro i quali il budget dei soggetti accreditati può essere fissato anche retroattivamente.
Le strutture private, che erogano prestazioni per il Servizio sanitario nazionale nell’esercizio di una libera scelta, potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento definitivo - all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie relative all’anno in corso La tutela dell'affidamento richiede che le decurtazioni imposte al tetto dell’anno precedente, ove retroattive, siano contenute, salvo congrua istruttoria e adeguata esplicitazione all’esito di una valutazione comparativa, nei limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all’inizio e nel corso dell’anno.
Le sentenze in Accreditamento/Budget&Tariffe
CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO, SENTENZA N.5369/2012
La Cassazione scende in difesa dei dirigenti pubblici:
"In tema di impiego pubblico privatizzato, nellambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dallamministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nellart. 19 del D.Lgs. 165/2001 obbligano lamministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui allart. 97 della Costituzione. Tali norme obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, alladozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.
Laddove, pertanto, lamministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile."
La sentenza in Lavoro/Dirigenza.
LA CASSAZIONE RIBADISCE IL PROPRIO ORIENTAMENTO SUL MOBBING:
Per mobbing si deve intendere una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. E si è precisato che ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti:
a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
La sentenza in Lavoro/mobbing
AGENZIA DELLE ENTRATE: RISOLUZIONE N.30/E
Senza Iva le prestazioni di servizi effettuate dalle società cooperative esercenti l’attività sanitaria. La risoluzione: Ris30E.pdf
CONSIGLIO DI STATO, ORDINANZA DEL 31/03/2012
Autorizzazione allo spostamento di sede farmaceutica nelle "immediate adiacenze" della zona originariamente assegnata.
La sentenza: CdS31032012.htm
CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N.3415/2012
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per perdita di chances se la procedura di selezione non è trasparente.
La sentenza in "Lavoro/Giurisprudenza".
IL TEMPO NECESSARIO ALLA VESTIZIONE DEL DIPENDENTE
DEVE ESSERE COMPUTATO NELL'ORARIO DI LAVORO
La giurisprudenza ha un orientamento sempre più maggioritario:
TribunaleMIlano10032011.pdf
TribunaleGenova27092011.pdf
REGIONE SICILIANA: DECRETO 12 GENNAIO 2012.
Regolamentazione delle forme di lungo assistenza per persone fragili con patologie cronico-degenerative, con riguardo alla popolazione ultrasessantacinquenne.
Finalmente la Regione regola l'accesso alle forme di lungo assistenza e il pre-accreditamento delle strutture.
DECRETO_13_gennaio_2012.doc
T.A.R. CALABRIA, SENTENZA N.53/2012:
Il prelievo del 2,5% sull'80% della retribuzione dei dipendenti pubblici è illegittimo a decorrere dal 01/01/2011.
Nel precedente sistema l'ndennità di buonuscita era finanziata da un accantonamento di una percentuale pari al 9,60% sull80% della retribuzione a cura dellAmministrazione, con diritto di rivalsa sul dipendente nella misura del 2,5%. Tale sistema è venuto meno a decorrere dal 01/01/2011 a seguito dell'entrata in vigore del D.L.78/2010 e della introduzione del sitema del T.F.R. dal 01/01/2011.
Tuttavia le Amministrazioni hanno continuato ad eseguire un doppio prelievo, sia quello a titolo di T.F.R. (6,91%), sia quello a titolo di indennità di buonauscita (2,5)! Tale ultimo prelievo è stato ora censurato dal T.A.R. Calabria, che ha ordinato la restituzione delle somme trattenute.
L'unico rammarico è che il ricorso è stato presentato dagli stessi magistrati del T.A.R., si avrebbe avuto lo stesso eisto se fosse stato presentato da un semplice dipendente pubblico?
La sentenza in "Lavoro/Giurisprudenza".
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.1850 DEL 08 FEBBRAIO 2012
Medici specializzandi: La prescrzione quinquennale introdotta dalla L.183/2011 non è retroattiva e si applica solo dal 01/01/2012
La sentenza: Cassazionecivile18502012.doc
IL MEDICO E L'INFEMIERE CHE CURANO IL BOSS MAFIOSO CONCORRONO NEL REATO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA. CASSAZIONE PENALE SENTENZA N.5909 DEL 15 FEBBRAIO 2012
La tutela del diritto alla salute non è una scriminante quando vi è un coinvolgimento continuo e attivo.
La sentenza nella sezione Giurisprudenza.
IL TRIBUNALE DI TORINO CONFERMA:
L'INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' E GLI INCARICHI DI MAGGIOR VALORE NON RIENTRANO NEL BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI DISPOSTO DAL D.L. 78/2010
L'anzianità di esclusività è commisurata all'anzianità di servizio, anche presso enti diversi del S.S.N. e, anche nel caso di passaggio al regime di "intramoenia", essa non è assoggettata al blocco delle retribuzioni disposto dal D.L.78/2010.
Sentenza del 26 gennaio 2012 in Lavoro/Dirigenza.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N N.28287/2011
La Corte chiarisce i presupposti della responsabilità medica: colpa e nesso di causalità.
Nel caso oggetto della sentenza la Corte di Appello non accertò la doverosità di un esame diagnostico (TAC), alla luce dei protocolli medici in vigore e alla stregua della sintomatologia palesata dalla paziente (poi deceduta).
E' ininfulente pertanto l'esistenza del solo nesso causale, e cioè che il tempestivo accertamento diagnostico mediante TAC avrebbe potuto - con elevato grado di credibilità razionale - impedire l'evento.
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N.293/2011.
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati):
La Corte CorteCostituzionale2932011.docCostituzionale dichiara illegittima la norma (articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78), che aveva escluso la rivalutazione monetaria, sulla base del tasso di inflazione programmato, dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, comma 2, della medesima legge,costituente parte integrante dell'indennizzo in godimento.
La sentenza: CorteCostituzionale2932011.doc
LE PRESTAZIONI SANITARIE RESE DALLE FARMACIE SONO ESENTI I.V.A.
Risoluzione n.128/E dell'Agenzia delle Entrate: CircolareAE1282011.pdf
GIURISDIZIONE IN MATERIA DI RIMBORSO DI SPESE MEDICHE.
La giurisdizione è sempre del Giudice Ordinario, anche se è necessario un giudizio tecnico circa l'urgenza del ricovero.
Cassazione, SS.UU. 05/12/2011 n.25925: CassSSUU0512201125925.doc
IL GOVERNO VARA IL PACCHETTO "GIUSTIZIA".
Approvato il 16/12/2011 un decreto legge che è in corso di pubblicazione.
Anche le persone fisiche, le famiglie ed i piccoli imprenditori indebitati potranno proporre un concordato con i creditori.
Altri interventi in materia di sovraffollamento delle carceri e diritti dei detenuti.
Il testo: Il_Pacchetto_giustizia.pdf
LA TERZA MANOVRA CORRETTIVA 2011.
IL TESTO DEL DECRETO LEGGE DEL GOVERNO APPROVATO IL 04/12/2011
Si segnalano:
1) L'abolizione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata (art.6).
2) Norme in materia di Farmacie e parafarmacie
(art.32, liberalizzazione dei farmaci di fascia C, che potranno essere venduti anche al di fuori delle farmacie, ma solo nei centri sopra i 15mila abitanti. E' essere definita sleale la pratica commerciale che vede imprese di produzione adottare prassi o condizioni contrattuali in maniera discriminatoria tra farmacie e parafarmacie. Per quanto riguarda il numero di esercizi, è stato previsto anche un abbassamento del quorum per l'autorizzazione dei presidi (da 5mila a 4mila abitanti per ogni farmacia) che dovrebbe portare all'ampliamento della rete.
Il testo: Manovrater.doc
REGIONE SICILIANA E REGIME DI RICOVERO NELLE R.S.A.
Con la circolare 24 maggio 2010 l'Assessorato pone un limite di 12 mesi al ricovero in R.S.A. e pone il 50% della rettta di degenza a carico dell'assistito e degli obbligati agli alimenti (vedi il testo: g10-29.pdf).
MA SU RICORSO PATROCINATO DA DIRITTOSANITARIO.COM CAMBIA IDEA
ed ammette la proroga!
Vedi in "Accreditamento/Budget&Tariffe".
PER IL CONSIGLIO DI STATO INVECE LE RETTE DI DEGENZA NON POSSONO ESSERE POSTE A CARICO DEGLI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI:
"I principi della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 supportano, in relazione alla posizione delle persone disabili, la tesi dellimmediata applicabilità del comma 2 ter. dellart. 3 del d. lvo 1998 n. 109 nella parte in cui introduce il criterio fondato sulla situazione economica del solo assistito, trattandosi di un parametro che riflette proprio lesigenza di considerare in modo autonomo ed individuale i soggetti disabili ai fini dellerogazione di prestazione sociali agevolate" (limitatamente però ai soggetti ultrasessantacinquenni con handicap grave, sentenza n.5185/2011).
I Tribunali di Parma e di Ferrara confermano la giurisprudenza amministrativa.
Le sentenze in "Accreditamento/Budget&Tariffe"
RACCOLTA DEGLI ORIENTAMENTI APPLICATIVI DEL'ARAN SUI CC.NN.LL.
DELLA DIRIGENZA ALLA LUCE DELLA RIFORMA "BRUNETTA"
Il testo: or_dirigenza.pdf
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N.15991/2011:
Qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente del 100%), possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice, accertata, sul piano della, causalità materiale (correttamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno,giusta disposto dell'art. 1221 c.c., comma 1), l'efficienza etiologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così ascrivendo l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (correttamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili etiologicamente all'evento di danno bensì determinate dal fortuito, come tale inteso la pregressa situazione patologica del danneggiato non etiologicamente riconducibile, a sua volta, a negligenza, imprudenza, imperizia del sanitario.
Il testo: CassCivSezLav159912011.doc
L'INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' E GLI INCARICHI DI MAGGIOR VALORE NON RIENTRANONEL BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI DISPOSTO DAL D.L. 78/2010
Circolare Conferenza Stato Regioni:
REGIONISPESEPERSONALEnuovacircolare.pdf
Lettera di diffida dei sindacati: 1a1a26_diffida_definitiva.pdf.
CASSAZIONE CIVILE ED INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO
“L'indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell'ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative,è dovuta solo in connessioneai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorchè tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Spetta al giudice di merito verificare l'esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo"
Nel caso in specie i chirurghi ortopedici, in forza della mansioni concretamenteespletate, si trovavano esposti, in manieranè occasionale, nè temporanea, ad un rischio che, per continuità ed intensità, non era inferiore a quello normalmente sostenutodal personale di radiologia. Infatti gli stessi non potevano ripararsi dietro la barra di protezione, nè potevano essere protetti da grembiuli piombiferi, in quanto dovevano avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, nè potevano cambiarsi in quanto avrebbero perso tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione.
La sentenza nella sezione Contenzioso.
LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA U.E. RICONOSCE E TUTELA L'EMBRIONE UMANO
"E' esclusa la brevettabilità di uninvenzione qualora linsegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo".
La sentenza: CorteGiustiziaUE18102011.doc
CASSAZIONE CIVILE SS.UU. E INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA
La violazione delle regole di procedura o di buona fede nel conferimento dell'incariconon comportamento il suo annullamento, ma solo il risarcimento del danno per perdita di chances.
La sentenza: CassazioneCivileSSUU157642011.doc
CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO E INDENNITA' DI TERAPIA SUBINTENSVA
La Cassazione precisa che l'art.44, comma 6, del CCNL del Comparto Sanità non deve interpretarsi nel senso di "ogni giornata di terapia intensiva effettivamente prestata",
bensì nel senso di "ogni giornata di presenza sul lavoro" nell'espletamento di una attività che comprende anche l'effettuazione di terapie intensive.
L'indennità pertanto spetta anche a chi non è assegnato ad Unità Operative di Terapia Intensiva (nel caso in specie il servizio era stato espletato salutariamente presso il Pronto Soccorso).
La sentenza nella sezione "Contenzioso".
CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO E REPERIBILITA' IN GIORNO FESTIVO
La Cassazione apre uno spiraglio al riconoscimento del giorno di riposo compensativo in caso di reperibilità passiva (senza chiamata) eseguita in giorno festivo.
Anche se i contratti collettivi prevedono che il debito orario settimanale non può essere ridotto, il preteso danno definito di natura psico-fisica conseguente al mancato godimento del giorno di riposo compensativo è risarcibile se vi è un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava pertanto l'onere della
relativa specifica deduzione e della prova (anche attraverso presunzioni semplici).
La sentenza nella sezione "Contenzioso".
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E RICOVERO IN ISTITUTO
L'INPS, con messaggio del 26-09-2011, n.18291 precisa che "Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 18/1980, sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. L’indennità di accompagnamento inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi."
Messaggio_numero_18291_del_26-09-2011.pdf
LA SECONDA MANOVRA CORRETTIVA 2011
Il testo del maxiemendemaneto approvato: bozza_20110910.pdf
LA CASSAZIONE SPEZZA UNA LANCIA IN FAVORE DEI MEDICI SPECIALIZZANDI:
La prescrizione decennale matura solo da quando lo Sato Italiano ha adempiuto alla direttiva comunitaria (1999).
La sentenza: CassazioneCivile173502011.pdf
LA PRIMA MANOVRA CORRETTIVA 2011
Il testo coordinato con le modifiche approvate in parlamento: Manovra2011.htm
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. INTERPELLO N.15/2011.
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – regolamentazione dell’attività intramoenia per il
personale non medico – obblighi contributivi – disciplina in materia di tempi di lavoro.
Il testo: 152011.pdf
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.14019/2011
Se l'intervento è di routine, il medico risponde anche per colpa lieve.
La sentenza nella sezione Responsabilità/Giurisprudenza.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N.785/2011
L'infemiere è destinatario di una posizione di garanzia nei confronti del paziente avente ad oggetto il decorso
della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in cso di dubbio, di un
tempestivo intervento del medico.
La sentenza nella sezione Responsabilità/Giurisprudenza.
MANOVRA DI STABILIAZZAZIONE FINANZARIA 2011
Approvato il decreto legge "Disposizioni urgenti per la stabiliazzazione finanziaria".
Tra le norme il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici sino al 2014, il blocco delle assunzioni, l'accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile.
Ecco il testo: bozza_30_giugno_2011.pdf
CORTE DEI CONTI SEZ. LOMBARDIA, SENTENZA N.374/2011
La Corte assolve il medico dall'accusa di iperprescrizione di farmaci, ma lo condanna per danno da "disservizio".
La sentenza: 04D00374011[1].htm
TRIBUNALE DI NOVARA, SENTENZA DEL 03/06/2011
Nella responsabilità civile il nesso causale è provato in base al "più probabile che non".
La sentenza nella sezione "Responsabilità/Giurisprudenza"
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 dellalegge 4 novembre 201, n. 183.
Il testo in "Legislazione"
VADEMECUM SUL CONSENSO INFORMATO
Il testo in "Responsabilità/Consenso"
CORTE DI GIUSTIZIA U.E., SENTENZA NEL PROCEDIMENTO C-542/09
La Corte di Giustizia apre uno spiraglio per le cause dei medici specializzandi 1982/1993.
"Il diritto dell’Unione deve essere interpretato dichiarando che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l’abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento, esso non sia stato all’origine della tardività del ricorso. L’accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori dubbio."
La sentenza nella sezione Contenzioso.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.1005/2011
L'intervento del medico, anche solo in funzione diagnostica, dà comunque luogo all'instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale. Ne consegue che, effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l'illustrazione al paziente della terapia o dell'intervento che il medico consideri necessari o opportuni ai fini di ottenere il necessario consenso del paziente all'esecuzione della prestazione terapeutica costituisce un'obbligazione il cui adempimento deve essere provato dal medico a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente.
La sentenza: cass11005-2011.pdf
TRIBUNALE DI CASSINO E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UNIFICATA E VARIABILE AZIENDALE.
Finalmente viene affermato chiaramente il diritto del dirigente medico all'incarico di alta professionalità superato il quinquennio di anzianità:
"Il dirigente medico di I° livello ha diritto a svolgere funzioni e competenze di natura dirigenziale, nell'ambito di un incarico dirigenziale "di natura professionale" confacente alla propria posizione di dirigente sanitario con anzianità di servizio superiore al quinquennio. Ne consegue pertanto che in accoglimento del ricorso deve ordinarsi all'Azienda sanitaria di conferire allo stesso funzioni e competenze di natura dirigenziale, attraverso l'attribuzione di un incarico dirigenziale di natura professionale."
La sentenza nella sezione "Contenzioso"
CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.2292/2011.
Legittime le modifiche alla regressione tariffaria ed ai criteri di appropriatezza delle prestazioni anche se con effetto retroattivo.
La sentenza: CdS22922011.doc
CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N.2187/2011
L'art. 35, comma quarto, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che ha previsto la possibilità
di elevare nella misura del dieci per cento il numero globale stabilito
annualmente di medici specialisti da formare per ciascuna scuola di
specializzazione in presenza di specifiche esigenze del servizio sanitario
nazionale non ha inteso restringere il titolo di ammissione alla scuola di
specializzazione ad una categoria determinata di medici operante in strutture
sanitarie. La circostanza che il rapporto di lavoro sia costituito con una
struttura operante per accreditamento nell'ambito del servizio sanitario
nazionale, non costituisce ragione di discrimine ai fini dell'ammissione alla
scuola di specializzazione nella quota del dieci per cento portata in incremento
del numero degli specialisti da formare annualmente.
Nell'ambito del S.S.N. i livelli essenziali ed uniformi di assistenza sono
assicurati dai presidi direttamente gestiti delle aziende unità sanitarie
locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende universitarie, dagli istituti
di ricovero e cura di carattere scientifico (art. 8bis d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502), nonché dai "soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8quater" del
decreto predetto.
La sentenza: CdS21872011.doc
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.8836/2010
La giurisduzione sulle controversie relative alle posizioni organizzative spetta al giudice ordinario.
La sentenza: Cassazionecivile88362010.doc
CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N.13746/2011
La Cassazione supera nuovamente il principio (o mito?) della autodeterminazione in materia di salute:
"Colpevole il medico quando non è possibile fondatamente attendersi dall'intervento (pur eseguito in presenza di consenso informato) un beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. I chirurghi pertanto hanno agito in dispregio al codice deontologico che fa divieto di trattamenti informati a forme di inutile accanimento diagnostico – terapeutico."
La sentenza: Cassazionepenale137462011.doc
LA CASSAZIONE INTERPRETA RIGIDAMENTE LE NORME IN MATERIA DI RISCHIO RADIOLOGICO
1) Nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale
esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato (sent. n.3748/2011).
2) L'indennità di rischio radiologico, in quanto tipica indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni, nel caso,
dell'ambiente di lavoro, sia dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorchè tali
condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell'attività lavorativa nelle condizioni di rischio.
(sent. n.4525/2011).
Le sentenze in Lavoro/comparto.
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