L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute un "completo stato di benessere fisico mentale e sociale e non solo l’assenza di malattia" .
Tale definizione metagiuridica ha evidenti ricadute anche per il diritto, in quanto ampliando il concetto di salute viene anche ampliato il contenuto del "diritto" alla salute.
La definizione in verità risente un pò dell'influsso della pretesa "scientista" di soluzione di tutti i problemi umani e pertanto bisogna intendersi sulle parole: se la salute è un "diritto" assoluto ed incondizionato, chi nasce con un difetto genetico, e chi nasce storpio cos’è? Un mezzo uomo? E’ da scartare?, Si può sopprimere?
Non si comprende la realtà se si applicano tout court al diritto alla salute le categorie elaborate per il diritto soggettivo inteso come potere riconosciuto dall'ordinamento di soddisfare in modo incondizionato un proprio interesse.
La salute non è uno scopo o risultato che si può indefettibilmente raggiungere: non siamo immortali, (e meno male, perchè allora capiamo quello che si diceva una volta, cioè che la salute è un dono).
Posto ciò si capisce che a fronte del "diritto" alla salute non si può configurare automaticamente una obbligazione di risultato a carico dei vari soggetti coinvolti nella sua tutela, ma che ciò può essere fatto ad es. solo gli interventi chirurgici di routine.
Con ciò non si vuole sminuire il diritto all’assistenza sanitaria o alla salubrità dell'ambiente o delle condizioni di lavoro: si vuole solo riportare il problema nei suoi termini reali, evitando false illusioni sulle quali poi si sovrappongono anche dei temi commerciali e delle speculazioni .
Una delle conseguenze più importanti della ampia definizione di salute sopra riporata è la nascita di nuove voci di rsarcimento del danno: danno biologico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, etcc.; oggi sono considerati come difficoltosi o addirittura come patologici, cioè come insani, dei livelli di disagio che prima nemmeno erano presi in considerazione (ad esempio lo stress). Per questa ragione l'area della tutela si è ampliata.
Altro tema importante è il rapporto tra pubblico e privato: il pubblico dovrebbe garantire l'universalità delle prestazioni, sia in termini di accesso dei cittadini sia di tipi di patologie curate, così da assicurare "l’efficacia", cioè che la prestazione arrivi a risolvere il problema e non vi siano aree non tutelate. I rapporti con il privato dovrebbe essere regolato dal principio di sussidiarietà: il pubblico deve intervenire laddove il privato non può o vuole arrivare, in quanto quest'ultimo persegue invece l’efficienza, cioè a fare in modo che l’efficacia di una prestazione venga raggiunta nel modo più semplice e a costi compatibili. Si dovrebbe favorire una combinazione di questi due sistemi e una sana concorrenza tra questi.
Per approfondire questi temi è utile la lettura del libro di G. Cesana Il "Ministero" della Salute, ed. Società Edtrice Fiorentina, 2005, nei cui confronti si è debitori per parecchie delle chiavi di lettura utilizzate
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